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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42162/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva difetto di "vocatio in iudicium" per carenza di un valido decreto di irreperibilità: le ricerche per dichiararlo irreperibile sarebbero state incomplete (svolte solo nell'ultimo luogo di residenza e non presso luogo di nascita, parenti, difensore, luogo di lavoro o altri luoghi noti); inoltre si lamentava l'omessa traduzione dell'ordinanza nella lingua compresa dal condannato (affermazione basata su una traduzione del 2018).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha richiamato il principio secondo cui le ricerche ai fini del decreto di irreperibilità vanno valutate con riferimento alle informazioni disponibili al momento dell'esecuzione e, pur essendo le ricerche da eseguire cumulativamente nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., tali luoghi sono indicativi e non esclusivi e le ricerche devono perseguire il principio di effettività (possono estendersi ad altri mezzi, incluso l'uso del numero cellulare se in possesso dell'autorità). Tuttavia il ricorrente è stato giudicato inammissibile nella parte relativa a specifiche lacune perché non ha indicato i luoghi concreti in cui non si era cercato né dimostrato che l'interessato fosse effettivamente rintracciabile in un determinato luogo. Quanto alla mancata traduzione, la Corte ha ricordato che il diritto all'interprete o alla traduzione opera solo se è accertata l'incapacità di comprendere l'italiano; la mera qualità di straniero non è sufficiente e nel caso non è stata fornita prova attuale dell'incapacità linguistica. Perciò non è stato riconosciuto un pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la revoca è quanto qui impugnata ma la norma è richiamata per il contesto del provvedimento eseguito

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Indica i luoghi in cui prioritariamente devono essere svolte le ricerche per la notificazione e per l'emissione del decreto di irreperibilità; la Corte sottolinea che l'elencazione è indicativa e che le ricerche devono perseguire il principio di effettività

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Riguarda l'avviso prescritto nell'esecuzione; la notifica dell'avviso al difensore senza decreto di irreperibilità può essere nulla se le ricerche non sono state compiute correttamente

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Regola il diritto all'assistenza dell'interprete e la traduzione degli atti; la Corte ricorda che l'interprete/ traduzione è dovuto solo se è accertata l'incapacità di comprensione della lingua italiana

  • artt. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul regime di nullità, decadenze e sanatorie; la mancata traduzione non necessariamente invalida il provvedimento ma può dilatare i termini di impugnazione

  • legge n. 103/2017

    Novella che ha limitato alcune prerogative di azione personale dell'imputato in determinati ricorsi; la Corte ricorda che la presentazione di ricorso personale non è più una prerogativa per taluni atti dopo l'entrata in vigore

Massime di principio

  • Un ricorso per vizio di "irreperibilità" deve indicare concretamente i luoghi o mezzi non utilizzati e dimostrare in quale luogo il destinatario avrebbe potuto essere rintracciato; deduzioni astratte sulla esistenza di una rete familiare non sono sufficienti.
  • Le ricerche per l'emissione del decreto d'irreperibilità devono essere valutate con riferimento alle informazioni conosciute e conoscibili al momento dell'atto: la legittimità si apprezza sulla base delle risultanze disponibili all'epoca, non ex post.
  • L'elenco di luoghi previsto dall'art. 159 c.p.p. è prioritario ma non esaustivo: l'autorità deve perseguire il principio di effettività utilizzando i mezzi più idonei (es. numeri di telefono, banche dati attendibili), salvo che le circostanze dimostrino l'inattualità di un luogo indicato.
  • Il decreto di irreperibilità è un atto formale e discrezionale la cui validità dipende dall'esaustività e congruità delle ricerche; valutazioni di merito spettano al giudice dell'esecuzione che può tenere conto della situazione personale del destinatario.
  • La mancata traduzione di un atto non produce automaticamente l'annullamento: il diritto all'interprete o alla traduzione sussiste solo se è accertata l'incapacità di comprendere la lingua italiana; in mancanza di prova di tale incapacità la sola assenza di traduzione non basta a dimostrare pregiudizio.
  • L'omessa traduzione può però dilatare i termini per proporre impugnazione fino a quando l'interessato non abbia avuto la conoscenza dell'atto in lingua a lui accessibile; per far valere un vizio concreto occorre indicare il pregiudizio subito.
  • In fase esecutiva il difensore dovrebbe documentare in modo puntuale ogni elemento che potrebbe agevolare la ricerca (contatti, numeri telefonici, luoghi di dimora o lavoro) per evitare che le ricerche siano ritenute complete e far così valere eventuali vizi.

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