Cassazione Penale, Sentenza n. 47707/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la pronuncia che dispone la consegna alla Repubblica federale tedesca per i reati indicati in mandato di arresto europeo (truffa e appropriazione indebita in relazione a due autovetture), deducendo violazione del principio "ne bis in idem" e altre norme (art. 18, comma 2, lett. m) legge 22 aprile 2005 n.69 e successive modifiche; artt. 15 c.p., 649 c.p.p.; art. 54 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; art. 4 Protocollo n.7 CEDU), perché sostiene di essere già stato giudicato e condannato in Svizzera per fatti sostanzialmente coincidenti e di aver già scontato la pena.
La decisione
La Corte d'appello ha ritenuto che la condanna inflitta in Svizzera (sentenza della Corte d'assise criminali di Lugano del 23/6/2022) riguardava fatti e periodi diversi rispetto a quelli indicati nel mandato tedesco: i reati per cui è stato giudicato in Svizzera si riferivano prevalentemente a truffe commesse in Ticino e in altri Stati tra il 01/08/2018 e il 10/10/2018 e a rivendite a Zurigo delle autovetture nel luglio/agosto 2021; invece il mandato tedesco riguarda truffe e appropriazioni indebite consumate a Monaco il 22/03/2021 e il 24/06/2021. Perciò non si è in presenza dello stesso fatto idoneo a determinare il divieto del "ne bis in idem". Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n.69, art. 18, comma 2, lett. m) (come modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n.10)
Invocata per sostenere l'impedimento o il limite alla consegna per motivi connessi al divieto di essere nuovamente sottoposti a procedimento o pena per gli stessi fatti. La Corte ha ritenuto che la norma non opera perché la precedente condanna svizzera non riguarda gli stessi fatti oggetto del mandato tedesco.
Richiamato in relazione al principio di "ne bis in idem"; la Corte ha interpretato che il principio non è violato quando manchi l'identità di fatto tra i procedimenti/condanne.
Richiamato nel contesto degli strumenti procedurali riguardanti la consegna/estradizione; la Corte ha applicato il criterio di comparazione fattuale per escludere la causa impeditiva della consegna.
art. 54 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (14 giugno 1985)
Riferimento al principio di ne bis in idem nell'ambito dello spazio Schengen. La Corte ha ritenuto che l'articolo non osti alla consegna perché non è dimostrata la coincidenza materiale dei fatti tra la sentenza svizzera e il mandato tedesco.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato come garanzia contro la doppia punizione per lo stesso fatto. La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto per assenza di identità fattuale.
art. 4 Protocollo n.7 CEDU
Invocato quale norma che impedisce di essere processati o puniti più volte per lo stesso reato; la Corte ha concluso che non ricorrono i presupposti poiché i fatti giudicati in Svizzera e quelli contestati in Germania non sono coincidenti.
Massime di principio
- Il principio 'ne bis in idem' impedisce nuovo procedimento o condanna soltanto quando sussista effettiva identità di fatto e di oggetto fra i procedimenti/condanne; differenze temporali, di luogo o nella condotta materiale possono escludere la coincidenza.
- Per valutare l'opposizione fondata sul ne bis in idem la corte che decide sulla consegna deve comparare l'oggetto materiale delle imputazioni e la sequenza temporale dei fatti nelle pronunce estere; non è sufficiente che le fattispecie siano della stessa natura generale.
- Una precedente condanna che colpisce atti successivi o consequenziali (es. la rivendita del bene in un altro Stato) non assorbe automaticamente la responsabilità per appropriazione o truffa commessi in luogo e tempo diversi: bisogna verificare l'identità degli elementi costitutivi del reato.
- La mera sovrapposizione di elementi fattuali o la somiglianza delle modalità non equivale a identità di fatto se il contesto temporale, territoriale o il concreto svolgimento dei fatti differiscono.
- Chi contesta la consegna sul presupposto del ne bis in idem deve fornire elementi chiari e comparabili che dimostrino la coincidenza materiale delle imputazioni/condanne; in assenza di ciò la consegna può essere autorizzata.
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