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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27971/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per guida in stato di ebbrezza con aggravanti legate alla provocazione di un incidente e all'orario notturno. I motivi dedotti erano due: 1) errata applicazione della legge penale e nullità/inefficacia/inutilizzabilità dei rilievi effettuati sulla persona, con richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste; 2) errata applicazione della legge penale e censura della quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice d'appello. Ha inoltre ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi dell'accertamento, quali difetti di strumentazione, problemi di omologazione o mancanza/inattualità dei controlli prescritti. Nel caso concreto, la difesa non aveva fornito alcuna allegazione specifica in tal senso. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    La norma è richiamata implicitamente come base del reato di guida in stato di ebbrezza; l'esito positivo dell'alcoltest viene valorizzato come prova dello stato di ebbrezza, salvo specifica contestazione difensiva su vizi dell'accertamento.

  • art. 591 c.p.p.

    È applicato nella parte in cui il ricorso viene dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di guida in stato di ebbrezza, l'alcoltest positivo costituisce prova dello stato di ebbrezza e la difesa che intenda contestarlo deve allegare specifici elementi idonei a dimostrare vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti dalla legge.
  • La mera deduzione generica di invalidità o inutilizzabilità dei rilievi alcolemici non è sufficiente in sede di legittimità, se non accompagnata da allegazioni concrete e puntuali già dedotte o comunque idonee a scalfire la motivazione di merito.
  • Le censure sulla quantificazione della pena non sono sindacabili in cassazione quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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