Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05771/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il primo motivo contestava, in modo ritenuto generico, la valutazione delle prove circa il suo coinvolgimento nella detenzione di sostanza stupefacente, sostenendo che il giudice di merito avrebbe mal collegato il ricorrente ai due sequestri e alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti, senza vizi logici o giuridici. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e lamentava la pena inflitta, ma la censura è stata giudicata anch'essa generica perché rivolta al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che aveva valorizzato la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e un precedente specifico, applicando una pena di poco superiore alla media edittale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla responsabilità fosse una generica contestazione in fatto della valutazione probatoria e che quella sulla pena fosse altrettanto generica, a fronte di una motivazione di merito immune da vizi logici e giuridici e fondata su criteri discrezionali correttamente esercitati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La contestazione riguardava la detenzione di sostanza stupefacente; dalla motivazione emerge che la Corte ha considerato corretta la valutazione di merito sul coinvolgimento dell'imputato nella detenzione dello stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • In tema di dosimetria della pena, la censura è inammissibile quando si limiti a contestare il risultato dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito senza individuare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • La ricostruzione del coinvolgimento dell'imputato nella detenzione di stupefacenti può legittimamente fondarsi anche sul coordinamento tra sequestri e intercettazioni anteriori e successive ai fatti, se il giudice di merito ne dia una lettura non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.