Cassazione Penale, Sentenza n. 17190/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barchiesi ha proposto ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. avverso la sentenza di cassazione che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose. I motivi dedotti sostenevano: (1) errore di lettura della perizia d'appello, che non avrebbe affermato la evidente inutilità economica delle operazioni né l'intento fraudolento; (2) omissione da parte della Corte di legittimità dei decreti di archiviazione che avrebbero escluso la fraudolenza; (3) errata percezione/valutazione della documentazione bancaria che, secondo la difesa, dimostrerebbe la tracciabilità e l'idoneità delle destinazioni delle somme, escludendo la distrazione patrimoniale.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che i profili prospettati non costituiscono errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p., ma una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello (che, sulla base della perizia, aveva ritenuto le operazioni prive di utilità economica per la Prestige s.r.l., caratterizzate da conflitto di interessi, assenza di garanzie e rinuncia al recupero delle somme) e l'avvenuta desunzione del dolo/consapevolezza del rischio da parte di Barchiesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 4.000 alla Cassa delle ammende per la pretestuosità del ricorso; nulla liquidato alla parte civile per rifusione spese per tardività della memoria.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto; il rimedio è eccezionale e ammette solo errori di percezione/omissione delle risultanze processuali che abbiano inciso decisivamente sul convincimento, non la rivalutazione di prove o errata applicazione di norme.
art. 223 legge fallimentare (bancarotta per cagionamento mediante operazioni dolose)
Le 'operazioni dolose' non richiedono la qualificazione come illecito penale autonomo ma l'accertamento di abusi di gestione o atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico‑finanziaria dell'impresa; il nesso causale può discendere da una pluralità di atti coordinati.
Regola la fattispecie lieve (colposa) e la difesa del ricorrente sosteneva che le operazioni fossero solo imprudenti/aleatorie e, dunque, riqualificabili in colposa; la Corte ha escluso tale riqualificazione alla luce della prova di consapevolezza del rischio.
Richiamato in rapporto ai presunti atti simulati/operazioni tra parti correlate; la normativa può essere evocata in ordine alla invalidità o alla simulazione di atti tra parti legate.
art. 125 e art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel ricorso di cassazione con riferimento alle questioni di impugnabilità e alle modalità della imputazione e difesa; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure in termini di errore di fatto.
Riguarda la modifica della contestazione dell'accusa; la Corte ha osservato che, pur esistendo differenze formali, i fatti contestati erano identici e la difesa era stata messa nelle condizioni di articolare la propria linee di difesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione integrale dei motivi nel ricorso straordinario; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: può fondarsi solo su errori di fatto di tipo omissivo o di percezione che abbiano inciso decisivamente sul giudizio (non consente la rinnovata valutazione delle prove o della correttezza logica della motivazione dei giudici di merito).
- Nelle ipotesi di bancarotta per cagionamento mediante operazioni dolose (art. 223 l. fall.) non è necessario dimostrare un illecito autonomo: è sufficiente dimostrare abusi di gestione o atti intrinsecamente pericolosi per la salute aziendale, valutati nella loro complessità e nella concatenazione degli atti.
- Conflitto di interessi, assenza di garanzie, elevata improbabilità del piano economico/di rientro e la rinuncia ad azioni di recupero costituiscono elementi forti per desumere la consapevolezza del rischio e, quindi, il dolo generico dell'extraneus concorrente.
- Decreti di archiviazione non precludono automaticamente una successiva condanna per lo stesso fatto: l'archiviazione non ha efficacia preclusiva irreversibile rispetto alla decisione di merito penale successiva.
- La perizia è un mezzo di prova e la sua valutazione finale spetta al giudice di merito: errori o interpretazioni diverse della perizia non giustificano, da soli, un ricorso straordinario se consistono in una diversa valutazione delle risultanze.
- La produzione di documentazione bancaria può essere rilevante, ma non impedisce la condanna ove la valutazione complessiva dimostri comunque un depauperamento patrimoniale e la mancanza di contropartite/garanzie; la mere tracciabilità dei flussi non esclude automaticamente la sussistenza della distrazione o dell'abuso di gestione.
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