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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1435/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva dichiarato colpevole per i reati previsti dagli artt. 110, 61 n.5, 624 e 625 n.7 c.p. e lo aveva condannato in abbreviato a anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 800 di multa (pena resa dalla riduzione prevista per il rito). Il Tribunale, integrando la sentenza ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., aveva convertito la pena detentiva nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la misura di anni 2. Il ricorrente (art. 606 lett. b) c.p.p.) ha censurato la violazione delle disposizioni (art. 545-bis c.p.p. e art. 53 e ss. legge n. 689/1981) rilevando che la durata del lavoro di pubblica utilità non poteva superare la durata della pena detentiva inflitta (anni 1 e mesi 4) ma il Tribunale aveva, senza motivazione, stabilito anni 2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Applicando la disciplina riformata (in particolare art. 57 legge n. 689/1981 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022 e connessi interventi normativi), ha affermato il principio secondo cui la durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo deve corrispondere a quella della pena detentiva sostituita e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio. La pena è stata rideterminata nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata corrispondente alla pena detentiva originaria: anni 1 e mesi 4 (oltre alla multa di € 800).

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma che consente l'integrazione della sentenza ai fini dell'applicazione di misure sostitutive della pena; utilizzata per l'integrazione formale della sentenza con la conversione in lavoro di pubblica utilità.

  • art. 53 e ss. legge n. 689/1981

    disciplina le pene sostitutive non pecuniarie (tra cui il lavoro di pubblica utilità); richiede che la durata della pena sostitutiva sia determinata e, alla luce delle modifiche normative, parifica la durata delle pene sostitutive non pecuniarie a quella della pena detentiva sostituita.

  • art. 57 legge n. 689/1981 (riformato)

    La versione riformata stabilisce che la durata della semilibertà, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità corrisponde esattamente, in anni, mesi e giorni, alla durata della pena detentiva sostituita; un giorno di pena detentiva equivale a un giorno della pena sostitutiva non pecuniaria.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71, comma 1, lett. e))

    Intervento normativo che ha modificato la legge n. 689/1981 e ribadito i criteri di equivalenza temporale tra pena detentiva e pene sostitutive non pecuniarie.

  • art. 99-bis D.Lgs. n. 150/2022; art. 6 comma 1 D.L. 31/10/2022 n.162 conv. L. 30/12/2022 n.199

    Riferimenti normativi collegati alla decorrenza e all'entrata in vigore delle modifiche che hanno puntualizzato il calcolo e la corrispondenza temporale delle pene sostitutive.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma processuale che indica i gravi motivi di impugnazione in cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di norme sostanziali relative alla conversione e durata della pena sostitutiva.

  • art. 620 lett. I) c.p.p.

    Permette alla Cassazione, in presenza di condizioni previste, di annullare senza rinvio quando la statuizione può essere determinata dalla Corte stessa; applicata qui per la rideterminazione della pena sostitutiva nella misura conforme alla pena detentiva originaria.

  • artt. 110, 61 n.5, 624 e 625 n.7 c.p.

    Norme sostanziali penali relative al fatto criminoso (concorso di persone, circostanza aggravante per metodo ed oggetto del furto) che hanno costituito il titolo di condanna in primo grado; non erano però il centro del motivo di cassazione, che verteva sulla durata della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • La durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo non può eccedere (e deve corrispondere esattamente a) la durata della pena detentiva sostituita: la conversione deve indicare anni, mesi e giorni e rispettare la corrispondenza temporale prescritta dalla legge.
  • Quando il giudice integra la sentenza con una pena sostitutiva (art. 545-bis c.p.p.), deve motivare e calcolare la durata in conformità alle regole legislative: aumentare la durata rispetto alla pena detentiva è giuridicamente inammissibile.
  • Le modifiche normative recenti (D.Lgs. n. 150/2022 e interventi collegati) hanno esplicitato il principio di equivalenza tra un giorno di pena detentiva e un giorno di pena sostitutiva non pecuniaria; i giudici devono applicare tale criterio.
  • Se in sede di cassazione viene accertata l'illegittima determinazione della pena sostitutiva e la correzione è possibile in via autonoma, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la pena sostitutiva conformemente alla legge (art. 620 c.p.p.).
  • In situazioni analoghe, le parti (difesa o P.M.) possono chiedere alla Corte la rideterminazione immediata della pena sostitutiva; è utile che la decisione di conversione riporti espressamente i criteri di calcolo e la corrispondenza temporale con la pena detentiva.

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