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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34691/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la motivazione della sentenza di appello non aveva alcuna relazione col procedimento dell'imputato (riferimenti ad altra fattispecie, altro soggetto e diversa autorità procedente). Inoltre si contestava l'illegittimità del provvedimento di "correzione" depositato il 29/01/2024 (e notificato il 30/01/2024): si sosteneva che tale correzione fosse stata adottata da giudici diversi, riguardasse una diversa fattispecie e avesse leso il diritto di difesa comprimendo i termini per proporre ricorso per cassazione (solo 4 giorni disponibili). Il ricorso segnalava anche inosservanza o erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse operato una sostituzione integrale della motivazione mediante la procedura di "correzione" ex art. 130 cod. proc. pen., procedimento che è consentito soltanto per errori materiali o omissioni che non determinano modificazioni essenziali dell'atto. La sostituzione integrale della motivazione ha costituito invece una modifica essenziale del provvedimento e ha inciso sul diritto di difesa, poiché la correzione è stata depositata e notificata a soli 4 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso per cassazione, comprimendo in modo significativo la possibilità di impugnare. Per questi motivi la sentenza impugnata (conferma della condanna a 300 euro di multa per il reato di rissa, art. 588 cod. pen., pronunciata dal GIP del Tribunale di Trapani in data 17/01/2022 e confermata in appello l'11/10/2023) è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina il delitto di rissa; nel procedimento oggetto del ricorso l'imputato era stato condannato per questo reato.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha denunciato inosservanza/erronea applicazione di tale norma in relazione alle motivazioni; tuttavia la Corte di Cassazione ha esaminato principalmente la legittimità dell'uso della procedura di correzione (art.130) per modificare la motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo all'illogicità/assenza di correlazione tra la motivazione impugnata e il procedimento dell'imputato (vizio di motivazione che rende la decisione non riconducibile al caso concreto).

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questa norma per affermare che la procedura di correzione è ammessa solo per errori materiali o omissioni che non comportano modificazioni essenziali dell'atto; non è consentito sostituire integralmente la motivazione o modificare la decisione già assunta. L'uso di art.130 per una sostituzione integrale della motivazione è quindi illegittimo e può portare all'annullamento del provvedimento.

Massime di principio

  • La procedura di correzione ex art.130 cod. proc. pen. è limitata agli errori materiali/omissioni non essenziali: non può essere usata per sostituire o modificare sostanzialmente la motivazione di una sentenza.
  • Se la correzione della motivazione equivale a una nuova decisione o a una modifica essenziale della precedente, la correzione è illegittima e costituisce motivo di annullamento in Cassazione.
  • La tempestiva e completa possibilità di impugnare è parte integrante del diritto di difesa: notifiche tardive o depositi che comprimono ingiustificatamente i termini per ricorrere possono integrare un vizio che comporta l'annullamento del provvedimento.
  • La sostituzione della motivazione da parte di giudici diversi rispetto a quelli che hanno emesso la sentenza originaria può aggravare la lesione delle garanzie difensive e rafforzare la censura di illegittimità della correzione.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe tempestivamente impugnare la correzione (denunciando l'illegittimo uso di art.130), eccepire la compressione dei termini e chiedere l'annullamento/rinvio quando la correzione abbia inciso in modo sostanziale sulla decisione.

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