Cassazione Penale, Ordinanza n. 17157/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di furto in abitazione aggravato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, alla prova del riconoscimento dell'imputato da parte di una teste. Secondo il ricorrente, la motivazione non avrebbe retto rispetto al dato del colore dei capelli riferito dalla teste. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la censura non investiva un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ma tendeva a una rivalutazione del merito. La motivazione di appello era congrua perché il riconoscimento non si fondava sul solo colore dei capelli, bensì sull'osservazione ravvicinata dei tratti del volto e sull'individuazione della persona, ritenuta sufficiente a escludere dubbi sull'identità dell'imputato.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e non messa in discussione nel merito dalla Corte di cassazione.
norma aggravatrice richiamata nel capo di imputazione e nella condanna confermata.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e al canone decisorio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la Corte ribadisce che il vizio deducibile è solo quello risultante dal contrasto della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento, non una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo come parametro del vizio motivazionale, in relazione al quale la sentenza impugnata è stata ritenuta immune da censure.
presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando il ragionamento della sentenza presenti un effettivo contrasto logico con le massime di esperienza o con altre affermazioni interne al provvedimento; non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Quando il riconoscimento dell'imputato da parte di un teste non si fonda su un solo elemento esteriore, ma su un'osservazione ravvicinata dei tratti somatici e su una successiva individuazione di persona, la censura che isola un dato secondario non è idonea a incrinare la tenuta logica della motivazione.
- Le doglianze che mirano sostanzialmente a una diversa lettura del fatto e delle prove, senza evidenziare specifiche illogicità manifeste della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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