Cassazione Penale, Sentenza n. 46137/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto nei loro confronti l'obbligo di dimora nella Regione Campania e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in relazione a ipotesi di reato connesse agli artt. 81, 110 e 640 c.p. (commi 2 e 2-bis). Nell'atto di impugnazione in Cassazione venivano dedotte violazioni di legge (artt. 546, 274 e 581 c.p.p.) e censurata la motivazione come mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Si contestava inoltre l'ammissibilità dell'appello del PM, definito un «clone» della richiesta cautelare iniziale e quindi difettoso per mancata puntuale enunciazione dei rilievi critici, e si sosteneva l'assenza di concrete esigenze cautelari, anche alla luce del decorso del tempo dai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha confermato che l'appello del Pubblico Ministero davanti al Tribunale del riesame non era generico o mera riproposizione delle richieste iniziali, ma conteneva una autonoma, argomentata confutazione delle ragioni del primo giudice (richiamando gravi indizi, rischio di reiterazione, riorganizzazione post-interventi, gravità delle condotte e ruolo centrale di uno degli indagati). Il Tribunale di Torino ha quindi correttamente individuato esigenze cautelari di reiterazione e ritenuto adeguata la misura meno afflittiva applicata (obbligo di dimora e presentazione quotidiana), tenendo conto anche del tempo trascorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 640, commi 2 e 2-bis
Norme relative ai reati contestati (concorso e truffa aggravata), indicate come fondamento delle esigenze cautelari per la sussistenza di gravi indizi e per la valutazione del rischio di reiterazione
Norme richiamate dai ricorrenti per censurare il provvedimento: la Corte ha ritenuto che le deduzioni fossero generiche e non configurassero la violazione delle norme o la manifesta illogicità richiesta per ammettere il motivo
Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento; richiamata per legittimare il rito adottato
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 94, comma 2 (come modificato dall'art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75)
Richiamato per indicare la normativa di raccordo che rendeva applicabile la trattazione scritta richiamata; ha efficacia organizzativa/procedurale
Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Previsione procedurale cui la Cancelleria deve ottemperare per gli adempimenti conseguenti alla decisione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti, Rv. 270628)
Principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione, non quando si limiti a proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario proporre censure specifiche: non bastano deduzioni generiche o una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto
- L'appello del Pubblico Ministero davanti al Tribunale del riesame è ammissibile se contiene una autonoma e argomentata confutazione del provvedimento impugnato; non è escluso solo perché riproduce in parte richieste precedenti
- Nella valutazione delle esigenze cautelari i giudici considerano la gravità, la serialità e la professionalità delle condotte, la persistenza dell'attività illecita dopo interventi investigativi e la capacità di riorganizzare risorse materiali e umane
- Il decorso del tempo può attenuare ma non necessariamente escludere le esigenze cautelari: il giudice può adeguare la misura rendendola meno afflittiva invece di escluderla del tutto
- Ricorrere alla Cassazione con motivi manifestamente infondati o meramente generici può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende
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