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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46137/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto nei loro confronti l'obbligo di dimora nella Regione Campania e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in relazione a ipotesi di reato connesse agli artt. 81, 110 e 640 c.p. (commi 2 e 2-bis). Nell'atto di impugnazione in Cassazione venivano dedotte violazioni di legge (artt. 546, 274 e 581 c.p.p.) e censurata la motivazione come mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Si contestava inoltre l'ammissibilità dell'appello del PM, definito un «clone» della richiesta cautelare iniziale e quindi difettoso per mancata puntuale enunciazione dei rilievi critici, e si sosteneva l'assenza di concrete esigenze cautelari, anche alla luce del decorso del tempo dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha confermato che l'appello del Pubblico Ministero davanti al Tribunale del riesame non era generico o mera riproposizione delle richieste iniziali, ma conteneva una autonoma, argomentata confutazione delle ragioni del primo giudice (richiamando gravi indizi, rischio di reiterazione, riorganizzazione post-interventi, gravità delle condotte e ruolo centrale di uno degli indagati). Il Tribunale di Torino ha quindi correttamente individuato esigenze cautelari di reiterazione e ritenuto adeguata la misura meno afflittiva applicata (obbligo di dimora e presentazione quotidiana), tenendo conto anche del tempo trascorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 81, 110, 640, commi 2 e 2-bis

    Norme relative ai reati contestati (concorso e truffa aggravata), indicate come fondamento delle esigenze cautelari per la sussistenza di gravi indizi e per la valutazione del rischio di reiterazione

  • Codice di procedura penale

    Norme richiamate dai ricorrenti per censurare il provvedimento: la Corte ha ritenuto che le deduzioni fossero generiche e non configurassero la violazione delle norme o la manifesta illogicità richiesta per ammettere il motivo

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento; richiamata per legittimare il rito adottato

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 94, comma 2 (come modificato dall'art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75)

    Richiamato per indicare la normativa di raccordo che rendeva applicabile la trattazione scritta richiamata; ha efficacia organizzativa/procedurale

  • Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale cui la Cancelleria deve ottemperare per gli adempimenti conseguenti alla decisione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti, Rv. 270628)

    Principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione, non quando si limiti a proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario proporre censure specifiche: non bastano deduzioni generiche o una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto
  • L'appello del Pubblico Ministero davanti al Tribunale del riesame è ammissibile se contiene una autonoma e argomentata confutazione del provvedimento impugnato; non è escluso solo perché riproduce in parte richieste precedenti
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari i giudici considerano la gravità, la serialità e la professionalità delle condotte, la persistenza dell'attività illecita dopo interventi investigativi e la capacità di riorganizzare risorse materiali e umane
  • Il decorso del tempo può attenuare ma non necessariamente escludere le esigenze cautelari: il giudice può adeguare la misura rendendola meno afflittiva invece di escluderla del tutto
  • Ricorrere alla Cassazione con motivi manifestamente infondati o meramente generici può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende

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