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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15597/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna per la violazione dell'art. 116 cod. strada resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116 cod. strada. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del conducente del veicolo; dall'altro, vizio di motivazione sulla dedotta situazione di malessere della trasportata, che assumeva di essere incinta. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, con motivazione logica e coerente. In particolare, ha valorizzato la redazione di un verbale di identificazione/dichiarazione/elezione di domicilio contenente le generalità dell'imputato e la nomina del difensore di fiducia, senza elementi idonei a dimostrare la falsità di tali dichiarazioni; quanto al presunto malessere della compagna incinta, ha osservato che non era stato offerto alcun elemento probatorio a sostegno della circostanza, né era stata prodotta certificazione medica, mentre risultava che i due stavano tornando a casa e non si stavano dirigendo verso strutture sanitarie.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. strada

    Norma incriminatrice/contravvenzionale contestata all'imputato; la condanna di merito è stata confermata senza riesame nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    Richiamata per il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili anche quando non si correlano alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile non solo se è intrinsecamente indeterminato, ma anche se non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito non è sufficiente a radicare un valido motivo di ricorso, quando manca una critica effettiva e puntuale al percorso argomentativo della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito fonda l'accertamento su elementi documentali e l'imputato non introduce elementi contrari concreti, la censura meramente assertiva sulla falsità di tali elementi o sull'esistenza di uno stato di necessità/malessere resta priva di specifico supporto e può essere dichiarata inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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