Cassazione Civile, Ordinanza n. 32434/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio il proprio assistito per ottenere il pagamento di compensi professionali maturati per la difesa in più procedimenti penali. Il convenuto aveva sostenuto che il pagamento dovesse gravare sul Comune, poiché i fatti contestati erano riferiti all’attività svolta quale consigliere comunale, e aveva chiesto la chiamata in causa dell’ente. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’avvocato condannando il Comune sia al pagamento diretto dei compensi ancora dovuti al difensore sia al rimborso di quanto già versato dall’assistito. In appello, promosso dal Comune, la Corte territoriale ha riformato la decisione, escludendo ogni obbligo dell’ente e rigettando le domande nei suoi confronti. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse deciso sulla domanda originaria nei confronti del cliente e che essa fosse stata implicitamente accolta in primo grado; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c., contestando la condanna alle spese di appello in solido con il cliente, ritenendo di essere risultato vittorioso almeno in primo grado e non soccombente rispetto al terzo chiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato il primo motivo, perché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato e prodotto gli atti necessari a dimostrare un implicito accoglimento della domanda verso il cliente; inoltre, dalla ricostruzione processuale emergeva che in primo grado era stata accolta soltanto la domanda formulata alternativamente nei confronti del Comune, mentre quella contro il cliente doveva considerarsi non riproposta in appello e quindi rinunciata ex art. 346 c.p.c. Di conseguenza, nessuna omissione di pronuncia era imputabile alla Corte territoriale, che non poteva decidere su una domanda non devoluta. Il secondo motivo è stato respinto perché, una volta correttamente riformata la sentenza di primo grado, il giudice d’appello doveva procedere a un nuovo regolamento delle spese sulla base dell’esito complessivo della lite; pertanto, la condanna alle spese anche nei confronti dell’appellato professionista non violava l’art. 91 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché le controparti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
richiamato per l’autoassunzione dell’avvocato in proprio nel giudizio
il giudice d’appello non omette pronuncia se la domanda non è stata ritualmente riproposta e quindi non è devoluta al suo esame
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
gli atti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente prodotti e indicati
la domanda non accolta in primo grado deve essere riproposta in appello, altrimenti si presume rinunciata
la soccombenza va valutata in modo unitario e globale sull’esito complessivo della lite ai fini della regolazione delle spese
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una domanda sia proposta in via alternativa contro due soggetti e sia accolta solo nei confronti di uno, la domanda contro l’altro non si considera automaticamente devoluta in appello: l’appellato deve riproporla espressamente, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile se la domanda non era più oggetto di devoluzione al giudice d’appello per mancata riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione fondato su error in procedendo, il ricorrente deve comunque rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando con precisione il contenuto degli atti rilevanti e producendo quelli su cui la censura si fonda.
- Ai fini della condanna alle spese, il giudice di appello deve considerare l’esito complessivo della controversia secondo un criterio unitario e globale; la parte che risulta soccombente nel risultato finale può essere gravata delle spese anche se aveva conseguito un esito favorevole in primo grado.
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