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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15402/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP. L'indagine riguarda presunti atti corruttivi e frodi contabili realizzati, insieme a familiari e terzi, in favore della KAM COSTRUZIONI s.r.l., con erogazione di somme complessive pari a circa €29.000 a funzionari RFI e con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico Moccia. I motivi di ricorso contestavano: 1) la presunta nullità della motivazione perché identica a quella resa per altro coindagato; 2) la mancata e carente motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis c.p.; 3) la mancata prova del pericolo concreto e attuale di reiterazione (ai fini dell'art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato i tre motivi. Ha ritenuto ammissibile e congrua la motivazione del Tribunale, spiegando che l'omogeneita della motivazione rispetto a quella adottata per il coindagato deriva dalla comunanza di contestazione e di fonti di prova e non configura nullità. Ha ritenuto provata, in questa fase cautelare, l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione agli elementi indiziari (intercettazioni, videoriprese, rinvii al titolo genetico) che collegano l'attivita della KAM al clan Moccia. Ha altresì confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e la proporzionalità della misura degli arresti domiciliari. A carico del ricorrente è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.; artt. 110, 318, 321 cod. pen.

    Testo richiamato per delimitare i reati contestati (concorso, corruzione, falso in contabilita). La Corte dà per corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata in origine

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    La Corte ritiene che l'aggravante mafiosa possa essere ritenuta sussistente sulla base di un quadro indiziario complessivo (intercettazioni, video, rapporti economici), poiche emerge che l'impresa costituiva una proiezione economica degli interessi del clan e che le condotte corruttive erano funzionali all'agevolazione dell'associazione mafiosa

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per giustificare la misura cautelare per pericolo di reiterazione. La Corte condivide la valutazione del Tribunale sulla attualita e gravita del pericolo, tenuto conto del contesto mafioso e del modus operandi consolidato

  • art. 292, co. 2, lett. c) e c)bis cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione a vizi di motivazione. La Corte la considera non violata: la ripetizione di argomentazioni tra provvedimenti collegiali non determina nullita quando poggia su fonti di prova comuni e quando esistono profili argomentativi da contrastare nel merito

Massime di principio

  • La mera somiglianza testuale della motivazione tra provvedimenti cautelari adottati per coindagati non implica automaticamente nullita se la comunanza deriva da identiche contestazioni e dalle stesse fonti probatorie; la difesa deve dimostrare specificamente l'assenza di valutazione autonoma
  • L'aggravante ex art. 416-bis puo essere riconosciuta in fase cautelare sulla base di un quadro indiziario complessivo (intercettazioni, videoregistrazioni, movimenti economici) che dimostri la proiezione economica dell'organizzazione mafiosa nell'impresa e la consapevolezza degli indagati
  • Per la sussistenza del pericolo di reiterazione ai fini cautelari e decisiva la valutazione del contesto criminoso, della durata e del disvalore della condotta e del modus operandi consolidato; l'esistenza di tali elementi rende proporzionata la misura cautelare anche se attenuata (es. arresti domiciliari)
  • In sede di riesame o Cassazione il giudice puo legittimamente rinviare al cosiddetto titolo genetico e ai materiali probatori gia assunti in fase cautelare per motivare scelte concernenti aggravanti e esigenze cautelari, sempre che il rinvio sia riferito a elementi concreti e pertinenti
  • Le eccezioni di diritto che attaccano l'interpretazione dell'aggravante (ad esempio sulla distinzione fra dolo intenzionale e dolo eventuale) richiedono un argomentare giuridico specifico; la semplice doglianza generica senza puntuale confutazione degli elementi probatori risulta spesso insufficiente

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