Cassazione Penale, Sentenza n. 35997/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il furto di una bicicletta sottratta mentre era parcheggiata all'esterno della pizzeria della persona offesa. Due motivi: (1) censura della qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) ritenendo assente il requisito della "necessità" e sostenendo che la sosta non fosse temporanea e mancassero sistemi di chiusura; (2) vizio di motivazione nel giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravante e nella dosimetria della pena, con lamentele su un uso eccessivo dei precedenti penali e su una pena sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale: la bicicletta era parcheggiata per necessità connessa all'attivita' lavorativa della proprietaria e quindi esposta alla pubblica fede "per necessità" ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; il sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante se non idoneo a impedire immediatamente il furto; la valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti con l'aggravante e la determinazione della pena sono fondate e rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito. Conseguenze: ricorso inammissibile, conferma della condanna di merito, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
L'aggravante "esposizione alla pubblica fede" puo' essere concretizzata non solo per consuetudine ma anche per necessita' o destinazione della cosa; nel caso di bicicletta parcheggiata per esigenze lavorative la condizione ricade nella nozione di esposizione per necessita'.
Parametro legale per la determinazione della pena; il giudice deve richiamare i criteri oggettivi e soggettivi, ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione adottata, specie trattandosi di pena al di sotto della media edittale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta della motivazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari; uso procedurale citato in relazione alla formalizzazione dei motivi.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 e art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020
Norme emergenziali richiamate relative al deposito delle conclusioni scritte e al trattamento scritto del procedimento; richiamate per illustrare il rito e i depositi delle parti.
art. 616 c.p.p. (e L. 23/6/2017 n.103)
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza costante (Sez. 5 De Santis; precedenti citati della Cassazione)
La Corte ha fatto proprio l'orientamento secondo cui la sosta per necessita' (anche temporanea e con vigilanza saltuaria) configura esposizione alla pubblica fede per necessita' e che sistemi di videosorveglianza non escludono automaticamente l'aggravante se non impediscono l'azione criminale.
Massime di principio
- L'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. puo' basarsi su "necessita'" e non solo su "consuetudine": una bicicletta parcheggiata per esigenze lavorative temporanee puo' essere considerata esposta alla pubblica fede per necessita'.
- La presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante: occorre valutare l'idoneita' del sistema a impedire l'immediata sottrazione del bene.
- La nozione di "necessita'" va interpretata in senso relativo: comprende anche soste non brevissime ma comunque temporanee e connesse a esigenze non altrimenti risolvibili (es. orario di lavoro).
- La valutazione di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena sono valutazioni di merito discrezionali; la Cassazione sindaca solo la presenza di adeguata e logica motivazione.
- Se il giudice irrige una pena al di sotto della media edittale non e' sempre richiesta una motivazione particolarmente analitica, purche sia richiamato il criterio di adeguatezza e risultino chiari i fattori rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato comporta l'inammissibilita' e la condanna alle spese e, secondo il caso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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