Cassazione Civile, Ordinanza n. 19751/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo a un’operazione del 1996 che, in esito a successivi accertamenti fiscali e al contenzioso instaurato dalla cessionaria, è stata definitivamente riqualificata come cessione di azienda, quindi estranea al campo IVA. La contribuente, dopo che la cessionaria aveva versato quanto preteso dall’Amministrazione e chiesto la restituzione dell’IVA addebitata in rivalsa, ha presentato istanza di rimborso dell’IVA indebitamente versata, chiedendo anche gli interessi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riconosciuto il diritto agli interessi dal giorno del pagamento indebito; l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 5 della l. n. 29 del 1961 e sostenendo che, in assenza di disciplina eurounitaria specifica, gli interessi sui rimborsi di tributi armonizzati decorrono dalla domanda di rimborso e non dal pagamento, perché solo con la domanda l’Amministrazione è messa in mora. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per asserita novità della questione, qualificando la censura come mera prospettazione di diversa norma applicabile a fatti già dedotti. Nel merito ha affermato che, per i rimborsi IVA, in difetto di disciplina unionale, si applica l’art. 5 l. n. 29/1961, secondo cui gli interessi moratori spettano dalla data della domanda di rimborso e non dal giorno del pagamento indebito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Consente al giudice di individuare d’ufficio la norma giuridica applicabile ai fatti dedotti, secondo il principio iura novit curia.
Impone il divieto di ultra ed extra petizione, impedendo di decidere su questioni estranee al thema decidendum o attribuire un bene diverso da quello richiesto.
È richiamato dalla controricorrente, ma la Corte esclude che regoli la decorrenza degli interessi sui rimborsi IVA disciplinati dall’art. 5 l. n. 29/1961.
"sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto"
La norma individua la misura degli interessi moratori applicabili ai rimborsi di imposte indirette sugli affari, richiamata dall’art. 5 della stessa legge.
"sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora [...] a decorrere dalla data della domanda di rimborso"
Gli interessi sui rimborsi di imposte indebitamente versate decorrono dalla domanda di rimborso, non dal pagamento indebito; si tratta di interessi moratori per ritardo nella restituzione.
La Corte esclude che gli interessi sui rimborsi ex art. 5 l. n. 29/1961 siano interessi di pieno diritto decorrenti automaticamente dal pagamento.
È indicato come possibile sede della domanda di rimborso in via amministrativa.
Massime di principio
- In tema di rimborsi di IVA indebitamente versata, in assenza di una disciplina unionale specifica sulla decorrenza degli interessi, trova applicazione la disciplina interna speciale prevista per le imposte indirette sugli affari.
- Gli interessi spettanti al contribuente sul rimborso di somme indebitamente pagate hanno natura moratoria e decorrono dalla data della domanda di rimborso, poiché è con tale domanda che l’Amministrazione viene costituita in mora.
- La diversa qualificazione giuridica della fattispecie, senza introduzione di nuovi fatti costitutivi, può essere prospettata anche in cassazione e non integra di per sé novità inammissibile della questione.
- Il principio di neutralità dell’IVA non impone, di per sé, la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento indebito quando la normativa interna preveda la decorrenza dalla domanda di rimborso in modo non discriminatorio rispetto alle azioni analoghe fondate sul diritto interno.
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