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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23603/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) fino a concorrenza di euro 17 milioni sui beni di tutti gli imputati. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 316 c.p.p. per carenza dei presupposti: in particolare contestava il periculum in mora, sostenendo che la parte civile aveva omesso di chiedere il sequestro anche nei confronti del responsabile civile (Price Waterhouse Coopers) la cui capienza patrimoniale renderebbe impossibile il rischio di insolvenza; deduceva inoltre la violazione del principio di proporzionalità e l'insussistenza del fumus boni iuris, poiché la Banca Finnat non sarebbe parte lesa essendo stata coinvolta nelle operazioni di quotazione e quindi a conoscenza della situazione della Bio-On.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi: 1) la questione del fumus è in gran parte preclusa in sede di riesame quando è già stato disposto il rinvio a giudizio, e comunque il Tribunale aveva adeguatamente rappresentato il pericolo per gli interessi della parte civile; 2) quanto al periculum in mora, la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, in presenza di più debitori solidali, il periculum va valutato rispetto al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non in base alla sommatoria dei patrimoni dei condebitori o del responsabile civile; ciò deriva dalla libera scelta del creditore di agire contro uno dei debitori solidali e dalla natura della solidarietà a vantaggio del creditore; 3) il principio di proporzionalità non è violato poiché il sequestro (fino a euro 17 milioni) corrisponde all'ammontare del danno denunciato. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata confermata (rigetto del ricorso) e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il sequestro conservativo quando sussista il periculum in mora; la Corte ha ritenuto che i presupposti siano verificati in relazione al singolo debitore colpito, anche in presenza di condebitori solidali.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge; la Corte richiama che vanno dedotte violazioni di legge o vizi motivazionali radicali per essere ammissibili.

  • art. 187 cod. proc. pen. e art. 2055 cod. civ.

    art. 187 c.p.p.; art. 2055 c.c.

    Richiamati dalla difesa per sostenere l'indivisibilità e la solidarietà della responsabilità civile derivante da reato; la Corte tuttavia distingue la posizione processuale del responsabile civile da quella dei condebitori imputati, ritenendo non rilevante ai fini del periculum la mera presenza sullo sfondo di un responsabile civile non escusso.

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio della garanzia patrimoniale generale: la solidarietà comporta che la garanzia grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, ma la Corte conferma che, in sede cautelare, va valutata la posizione patrimoniale del singolo debitore aggredito.

  • art. 2049 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità del datore/committente per fatto del dipendente; citata per distinguere la responsabilità oggettiva del responsabile civile dalla responsabilità soggettiva degli imputati.

  • art. 1227 e art. 2056 cod. civ.

    art. 1227 c.c.; art. 2056 c.c.

    Richiamati nell'analisi della ripartizione del danno e del regime di responsabilità tra danneggiante e danneggiato; la Corte ricorda che tali profili attengono al merito e non alla fase cautelare.

Massime di principio

  • In presenza di più debitori solidali, il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo si valuta in relazione al singolo debitore contro cui è chiesta la misura: il creditore ha la libera scelta del debitore da aggredire.
  • La presenza di un responsabile civile potenzialmente patrimonialmente capiente non esclude automaticamente il periculum in mora rispetto a un altro debitore: l'eventuale capacità di copertura del responsabile civile va verificata e non è idonea, di per sé, a vanificare la cautela richiesta sulla base della posizione patrimoniale del soggetto target.
  • La questione del fumus in sede di riesame cautelare è spesso preclusa quando sia già intervenuto il rinvio a giudizio, limitando la possibilità di rimettere in discussione la sussistenza degli elementi di accusa nella fase cautelare.
  • La proporzionalità della misura cautelare va comparata con l'ammontare del danno denunciato: se il sequestro è contenuto entro la somma richiesta come danno, la critica di sproporzione è debole.
  • Strategia difensiva pratica: per contrastare un sequestro conservativo, è utile dimostrare concretamente la capienza patrimoniale di altri coobbligati o del responsabile civile, il diritto di escussione (beneficio di escussione) ove previsto, o evidenziare vizi di motivazione del provvedimento cautelare; altrimenti la scelta del creditore di agire su un debitore apparentemente meno solvibile è legittima.

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