Cassazione Penale, Sentenza n. 38132/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in precedenza. Si censura l'erronea applicazione degli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p. (comma 1-bis) e, in particolare, l'omessa acquisizione e valutazione del fascicolo del giudizio di cognizione relativo a una delle sentenze precedenti, nonché la mancata verifica e motivazione circa la "conoscibilità" da parte del giudice della cognizione della sussistenza di cause ostative alla concessione della terza sospensione. Il difensore aveva segnalato la rimessione in termine e chiesto l'acquisizione del certificato penale e degli atti per dimostrare che la questione non era conoscibile al giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, dichiarandone l'ammissibilità e accertando che l'ordinanza impugnata non ha motivato sull'accertamento fondamentale se i precedenti penali ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione al momento della concessione dei benefici. Richiamando il principio delle Sezioni unite (Longo), la Corte ha precisato che al giudice dell'esecuzione compete preliminarmente verificare tale "conoscibilità" e acquisire gli atti necessari. Per la carenza motivazionale relativa a questo accertamento, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova.
Norme richiamate
ultimo comma / quarto comma (citati nel provvedimento)
Norma richiamata quale fondamento della revoca del beneficio quando il condannato ha già fruito due volte della sospensione condizionale; richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi la legittimità della terza concessione alla luce dei precedenti ostativi
comma 1-bis (citato nel provvedimento)
Ordina le modalità del procedimento di revoca in sede esecutiva; interpretato in combinato con l'art. 168 c.p. come obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire gli atti del giudizio di cognizione e verificare documentalmente la conoscibilità delle cause ostative
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
principio sulla "preclusione del giudicato in senso 'debole'" e sulla non conoscibilità delle cause ostative
La pronuncia stabilisce che il giudicato impedisce di riaprire questioni dedotte e decise, ma non quelle semplicemente deducibili. Se nel giudizio di cognizione non è emersa dalla documentazione né dalle deduzioni delle parti la sussistenza di una causa ostativa, quella questione non è stata dedotta e pertanto il giudicato sostanziale non si forma: il giudice dell'esecuzione può quindi esaminare la questione, previo accertamento della documentalita della conoscenza da parte del giudice della cognizione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di verificare documentalmente se, al momento della concessione del beneficio in sede di cognizione, il giudice della cognizione era a conoscenza di precedenti ostativi; l'omessa verifica o motivazione è vizio grave che comporta annullamento
- La "preclusione del giudicato" è in senso "debole": questioni non dedotte nel giudizio di cognizione possono essere esaminate in sede esecutiva, salvo che risultassero documentalmente conosciute al giudice della cognizione
- In caso di revoca della sospensione condizionale per presunta doppia precedente concessione, il giudice deve acquisire e valutare le sentenze e il certificato del casellario: la semplice affermazione dell'esistenza di due precedenti concessioni senza indicare le fonti documentali e senza motivare la mancata acquisizione è insufficiente
- Il difensore può e deve allegare fatti e documenti (es. istanza di rimessione in termine, certificato penale) per dimostrare la non conoscibilità da parte del giudice della cognizione; tali elementi devono essere esaminati e motivati dal giudice dell'esecuzione
- Quando manca motivazione circa questioni fondamentali (ad es. conoscibilità delle cause ostative), la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che colmi la carenza istruttoria e motivazionale
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