Cassazione Civile, Ordinanza n. 34483/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una creditrice nei confronti del fallimento di un'associazione. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito insinuato, riconoscendo in privilegio una somma molto inferiore rispetto a quella domandata. Il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione ritenendo che un decreto ingiuntivo non ancora dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento non sia opponibile alla massa, anche se la dichiarazione di esecutorietà sia stata chiesta prima del fallimento ma emessa dopo. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 45 l. fall. e dell'art. 647 c.p.c., sostenendo che la formalità rilevante sarebbe il deposito dell'istanza di esecutorietà, compiuto prima del fallimento, e che il ritardo nell'adozione del provvedimento giudiziale non dipenderebbe dalla sua sfera di disponibilità. Ha inoltre chiesto una lettura costituzionalmente orientata delle norme, richiamando il principio per cui devono rilevare le sole formalità dipendenti dalla parte, e ha prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui subordina l'opponibilità alla data del provvedimento e non alla data dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione del Tribunale, ribadendo che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, utile ai fini dell'ammissione al passivo, solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dopo aver controllato la ritualità della notificazione e in assenza di opposizione o costituzione dell'opponente. Poiché nel caso concreto la dichiarazione di esecutorietà era intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, il titolo non era opponibile alla massa. La questione di legittimità costituzionale è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata, poiché la diversa soluzione invocata dalla ricorrente altererebbe la cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della dichiarazione e non pregiudicherebbe comunque il diritto di credito, che può essere fatto valere nella verifica del passivo con i mezzi di prova ordinari. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa del fallimento intimato; disposta altresì la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo richiede un provvedimento del giudice, dopo il controllo della notificazione e in assenza di opposizione o costituzione dell'opponente; solo da tale momento il decreto acquista efficacia di giudicato sostanziale rilevante verso il fallimento.
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci verso i creditori; la Corte esclude che basti il solo deposito dell'istanza di esecutorietà prima del fallimento.
Dopo il fallimento ogni credito deve essere accertato in concorso con gli altri creditori mediante la verifica del passivo.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la decisione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
La Corte esclude il contrasto con il principio di eguaglianza, ritenendo non irragionevole la disciplina che ancora l'opponibilità alla dichiarazione giudiziale di esecutorietà e non alla sola istanza.
art. 24 Cost.
Non è leso il diritto di difesa, perché il credito può comunque essere fatto valere nella sede della verifica del passivo con gli ordinari mezzi di prova.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale opponibile alla massa fallimentare solo con il provvedimento giudiziale che ne dichiara l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non con il mero deposito dell'istanza.
- Se la dichiarazione di esecutorietà interviene dopo la dichiarazione di fallimento, il decreto ingiuntivo non è opponibile al fallimento e il credito deve essere accertato nel concorso dei creditori.
- La verificazione dello stato passivo resta la sede fisiologica di accertamento del credito anche quando il titolo monitorio non sia opponibile alla massa, potendo il creditore dimostrare il proprio diritto con prova documentale e con gli altri mezzi istruttori consentiti.
- La disciplina dell'opponibilità degli atti rispetto al fallimento si coordina con il principio di cristallizzazione della massa alla data della sentenza dichiarativa, senza che ciò comporti di per sé violazione del diritto di difesa o del principio di eguaglianza.
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