Cassazione Penale, Sentenza n. 12186/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza che la dichiarava responsabile del reato di diffamazione per tre e-mail inviate tra il 2.05.2018 e il 23.05.2018. I motivi di cassazione: (1) violazione di legge per assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo rispetto al terzo episodio (e-mail del 23.05.2018) — rilevando che la mail era inviata a un solo condomino e che solo quest'ultimo l'ha inoltrata alla persona offesa; (2) violazione per erronea applicazione della legge penale rispetto al primo episodio (e-mail del 2.05.2018 ore 13:22), lamentando decontestualizzazione e innocuità delle espressioni; (3) illogicità e contraddittorietà della motivazione e mancata applicazione della scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.), compresa la forma putativa, nonché rilievo della opposizione a decreto ingiuntivo come giustificazione; (4) motivo aggiunto in corso di causa che deduce uso illegittimo, ai fini della pena, di altre e-mail successive presenti in diverso procedimento e contestuali riferimenti all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le doglianze. Ha confermato che: le e-mail contestate integrano il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) perché la comunicazione inviata via posta elettronica poteva essere, ex ante, conosciuta o messa a disposizione di più soggetti (inoltri, accesso alla casella, discussioni tra condomini), e il tenore delle espressioni (anche rafforzate con maiuscolo) denota intento offensivo e finalità di screditare l'amministratore presso il gruppo sociale. La Corte ha escluso la scriminante del diritto di critica (mancanza di verità del fatto storico e mancata continenza), ha rigettato l'eccezione di verità/exceptio veritatis (non è pendente procedimento penale che accerti i fatti né pronunzia irrevocabile di condanna) e ha escluso la provocazione (art. 599 c.p.) o la putativa scriminante. Anche il motivo aggiunto è stato ritenuto privo di pregio: le successive e-mail non sono state utilizzate per affermare la responsabilità né per determinare la pena. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di primo grado (multa e risarcimento alla parte civile); la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Euro 3.015,00 oltre accessori).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi dell'art. 595 c.p.: comunicazione a più persone (anche se la mail è inviata a un singolo destinatario quando l'accesso/inoltro a terzi era prevedibile) e animus laedi, desumibile dal tono e dal contenuto denigratorio delle e-mail.
art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica)
L'esimente non è applicabile perché mancava la verità del fatto storico e la continenza delle espressioni; il diritto di critica richiede forma corretta, proporzionalità e veridicità, e non consente attacchi 'ad hominem' strumentali a screditare la persona.
art. 596 c.p., comma 3, n. 2 (exceptio veritatis)
La prova liberatoria della verità richiede, per la diffamazione, la pendenza di un procedimento penale ovvero una pronunzia irrevocabile: un giudizio civile pendente non può sostituirsi a questo accertamento penale.
art. 599 c.p., comma 2 (provocazione)
La causa speciale di non punibilità per provocazione richiede che il fatto ingiusto che genera l'ira sia talmente illegittimo da non trovare giustificazione nelle regole della convivenza civile: tale condizione non è emersa nel caso di specie.
art. 133 c.p. (circostanze per la determinazione della pena)
Il motivo tardivo che lamentava l'uso di e-mail successive per la determinazione della pena è stato ritenuto infondato: il giudice di primo grado non ha utilizzato quelle ulteriori mail per affermare la responsabilità né per comprimere la determinazione della pena contestata.
art. 81 c.p. (concorso di norme/concetto di pena)
L'art. 81 è richiamato in combinazione con l'art. 595 c.p. nella sentenza di merito; la Cassazione non ha annullato tale combinazione, confermando l'impostazione sanzionatoria applicata.
art. 606 c.p.p. (motivi di impugnazione e inammissibilità)
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi che attengono al merito fattuale (giudice del fatto in materia di diffamazione) e per ripetitività e manifestissima infondatezza delle doglianze, condannando la ricorrente alle spese e all'ammenda prevista dall'art. 606 in caso di colpa nell'impugnazione.
Richiamato nel contesto del motivo aggiunto (ordinanza di rigetto in altro procedimento), la Corte ha valutato la rilevanza della vicenda ma ha ritenuto infondato il rilievo sulla determinazione della pena nel processo qui esaminato.
Massime di principio
- L'invio di una e-mail a un singolo destinatario può integrare il requisito della 'comunicazione a più persone' quando, ex ante, è prevedibile che il messaggio sia accessibile o inoltrato ad altri (es. casella condivisa, discussione fra condomini, inoltri).
- Il contenuto, il tono (es. uso di maiuscolo, ripetizioni) e il contesto sociale determinano la sussistenza dell'animus laedi; espressioni forti decontestualizzate e reiterate possono superare i limiti del diritto di critica.
- La scriminante del diritto di critica richiede verità del fatto storico e continenza espressiva: l'esistenza di un procedimento civile o di una mera controversia non è sufficiente a giustificare affermazioni che insinuino illeciti penali.
- La prova liberatoria della verità ai sensi dell'art. 596 c.p. ha natura penalistica: solo l'esistenza di un procedimento penale o di una pronunzia irrevocabile può integrare la 'prova liberatoria' idonea a scagionare dalla diffamazione.
- La putativa scriminante richiede una convincente e ragionevole giustificazione della veridicità della propria convinzione; l'esistenza di un procedimento pendente non basta se dagli elementi a disposizione non emerge una giustificabile credenza nella verità dei fatti denunciati.
- La reiterazione di messaggi simili nel tempo e lo scopo evidente di screditare la reputazione professionale o sociale rafforzano la qualificazione del comportamento come diffamatorio e ostano all'applicazione di scriminanti.
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