Cassazione Penale, Sentenza n. 09091/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva qualificata. Samperi deduce due motivi: (1) censura della valutazione della recidiva (art. 99 c.p.) e della mancata esclusione della recidiva nel calcolo della pena, con critica alla motivazione ritenuta stereotipata e alla mancata ponderazione delle circostanze soggettive e oggettive; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.), sostenendo che il bene sottratto aveva modesto valore e possibile reintegrazione. Caponetto propone tre motivi: (1) diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, con mancata considerazione della collaborazione, della scelta del rito e dell'assenza di violenza verso le persone; (2) diniego dell'attenuante di particolare tenuità del danno, contestando la valutazione del valore commerciale e la mancanza di comparazione con le conseguenze per la vittima; (3) omissione di pronuncia e insufficiente motivazione in ordine al diniego di applicazione di pena sostitutiva (art. 53 L. 689/81 e art. 545-bis c.p.p.), con contestazione della presunzione di pericolosità per remoti precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto ammissibili le censure sulla recidiva ma fondate le argomentazioni dei giudici di merito: la recidiva è stata valutata in modo motivato alla luce della gravità del fatto, delle modalità esecutive e dei precedenti (per Samperi ravvicinati; per Caponetto anche se datati, comunque indicativi), emergendo una persistente pericolosità e inefficacia del trattamento sanzionatorio precedente; perciò il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è stato corretto e non merita sindacato in Cassazione. Sull'attenuante di particolare tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) la Corte ha richiamato il principio secondo cui tale attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il valore e gli ulteriori effetti (compresi danni alla struttura ornamentale e pregiudizio morale/estetico per la vittima) escludevano la tenuità. Quanto alla mancata applicazione di pene sostitutive, la Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'insussistenza delle condizioni per la sostituzione, richiamando la gravità dei fatti e i precedenti specifici, e che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente argomentata. In conseguenza, le condanne pronunciate in primo e secondo grado sono state confermate e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la valutazione dei criteri è discrezionale e di merito e non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione e priva di vizi logici.
Regola la recidiva: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito, anche in termini di giudizio prognostico sulla pericolosità e sull'inefficacia del trattamento sanzionatorio precedente; la recidiva conserva rilevanza anche per effetti sui benefici e sulla riabilitazione, anche quando non determini un aumento di pena.
Norma richiamata tra le disposizioni pertinenti al calcolo della pena e alle circostanze; la sentenza la include nel quadro normativo applicato alla determinazione della responsabilità e della pena.
Circostanza attenuante della particolare tenuità del danno: la Corte conferma che per riconoscerla il danno deve essere lievissimo, valutando non solo il valore economico della cosa sottratta ma anche gli effetti pregiudizievoli concreti subiti dalla persona offesa; nel caso concreto tali requisiti non sussistevano.
Richiama il divieto di far prevalere le attenuanti generiche in presenza di specifiche fattispecie aggravanti previste dall'art. 99 co. 4: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente operato il bilanciamento e l'equivalenza senza violare il divieto.
art. 545-bis cod. proc. pen. e art. 58 L. 689/81
«il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»
Il giudice ha l'onere di motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive quando non le applica dopo avere determinato la pena entro i limiti; la Corte ha ritenuto assolto tale onere dalla Corte d'appello, che ha argomentato la prognosi negativa alla luce della gravità del fatto e dei precedenti.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sulla possibilità di applicare sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; richiamata dalla giurisprudenza come parametro per la valutazione dell'idoneità delle misure sostitutive rispetto alla funzione rieducativa.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria richiamata in relazione al dovere di motivazione del giudice di appello quando riduce la pena entro i limiti che consentono l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ricorda l'obbligo motivazionale specifico in tali ipotesi.
Riferimento normativo collegato al regime delle pene sostitutive e ai limiti per la loro applicazione; citato in relazione all'onere motivazionale previsto in sede di appello.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è di natura discrezionale: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito se questo è adeguatamente motivato e privo di vizi logici.
- Per riconoscere l'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) non basta il basso valore economico della cosa: occorre che il pregiudizio sia lievissimo anche sotto il profilo degli effetti concreti sulla vittima.
- Il giudice che nega l'applicazione di pene sostitutive è tenuto a motivare l'insussistenza delle condizioni di applicabilità, soprattutto se la pena è stata determinata entro i limiti che le renderebbero possibili; la motivazione deve evidenziare elementi concreti (gravità, precedenti, prognosi di rieducazione).
- Il divieto di far prevalere in via automatica le attenuanti generiche in presenza di determinate aggravanti richiede un giudizio scrupoloso di bilanciamento; la mancata elencazione di tutti gli elementi favorevoli non è di per sé vizio se il giudice indica quelli ritenuti decisivi.
- In Cassazione il sindacato sulle scelte discrezionali di merito (es. comparazione di circostanze, applicazione di sanzioni sostitutive) è ammissibile solo se si riscontrano motivazioni illogiche, contraddittorie o carenti; altrimenti prevale la valutazione dei giudici di merito.
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