Cassazione Penale, Sentenza n. 47790/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato la pronuncia di primo grado riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) c.p. Lamenta (1) violazione di legge e travisamento della prova quanto al coefficiente soggettivo: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il fine di profitto valorizzando fatti "inesistenti" (in particolare l'affermazione che l'imputato avrebbe gettato il telefono solo all'arrivo dei Carabinieri), mentre il ricorrente aveva detto nel successivo interrogatorio di averlo "mollato" in "cinque secondi" e avrebbe agito per evitare di essere ripreso; (2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena: contraddittorietà tra il giudizio di primo grado che aveva escluso la recidiva e la Corte d'appello che invece avrebbe valorizzato i precedenti per limitare la diminuzione di pena prevista dall'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è aspecifico perché denuncia simultaneamente tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. senza indicare con precisione in quali parti sussista ciascun vizio (principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, Sez. U. n. 29541/2020); inoltre il ricorso stesso riportava il brano del verbale in cui l'imputato aveva ammesso di avere gettato il cellulare alla vista dei Carabinieri, per cui non emerge un dato "inesistente". La rilevazione di un ipotetico scopo ritorsivo non è determinante per la configurazione del reato e non costituisce ratio decidendi essenziale. (ii) Il secondo motivo è inammissibile perché censura una presunta contraddittorietà tra primo grado e Corte d'appello (fuori dall'ambito di cui all'art. 606, comma 1, lett. e)) ed è comunque infondato: l'esclusione della recidiva non neutralizza la rilevanza probatoria dei precedenti ai fini della commisurazione della pena; la Corte di appello ha dato peso anche alla condotta in sede di applicazione della misura cautelare. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (nella formulazione post L. 23 giugno 2017, n. 103).
Norme richiamate
La Corte d'appello ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) c.p.; la Cassazione non ha annullato tale riconoscimento perché la censura del ricorrente non ha dimostrato vizio specifico nella motivazione che la riguardasse.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
La norma disciplina i vizi di motivazione deducibili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico perché ha denunciato tutti questi vizi senza indicare puntualmente dove e come ciascuno si verificasse, con la conseguente inammissibilità.
Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato. Applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata per la formulazione aggiornata delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.; la somma è stata equitativamente determinata in relazione alla colpa del ricorrente.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Corte cost., sent. n. 186/2000
Centrale per il principio di equità nella determinazione delle sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; citata a supporto della determinazione del pagamento alla Cassa delle ammende.
Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (giurisprudenza di legittimità)
Principio giurisprudenziale richiamato: chi deduce vizi di motivazione multipli deve specificare per ciascun profilo quali parti della motivazione sarebbero carenti, contraddittorie o illogiche; la mancata distinzione determina aspecificità e inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: non si può lamentare insieme la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità di una stessa parte della motivazione senza indicare precisamente in quale modo ciascun vizio si verifica; l'aspecificità determina inammissibilità.
- Un contrasto apparente tra le valutazioni del primo grado e quelle del giudice d'appello va censurato dimostrando come la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da vizi (art. 606 c.p.p.); attaccare solo la discrepanza tra due gradi di giudizio è spesso insufficiente.
- Dichiarazioni spontanee rese dall'imputato al momento dell'arresto o in verbali possono essere utilizzate, anche nel rito abbreviato, e la loro presenza nei verbali costituisce elemento probatorio rilevante se richiamata dalla sentenza impugnata.
- L'esclusione della recidiva non esclude che i precedenti possano avere valore dimostrativo ai fini della determinazione della pena per ragioni diverse dalla recidiva stessa; la Corte di merito può quindi tenerne conto senza contraddizione.
- Quando si invoca un motivo che incide sulla qualificazione soggettiva del reato (es. fine di profitto o ritorsione), è necessario indicare con precisione i fatti e le prove che dimostrano l'errore del giudice di merito.
- Il rigetto per inammissibilità comporta non solo la perdita del gravame, ma anche l'obbligo di sostenere le spese e, nei casi previsti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; ciò impone attenzione nella selezione e nella precisione dei motivi di ricorso.
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