Cassazione Civile, Ordinanza n. 31587/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione, non per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Gli eredi di una parte originaria hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi verificato che la rinuncia fosse rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., rilevando che nel giudizio di cassazione non è necessaria l'accettazione della controparte perché la rinuncia produca effetti processuali. In ragione della rinuncia, la Corte ha anche ritenuto integrata la fattispecie che consente la compensazione integrale delle spese di lite, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato poiché tale aggravio non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e conforme ai presupposti normativi, è produttiva di effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte.
Le ragioni della rinuncia sono state ricondotte a una ipotesi che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata ritualmente, determina l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, perché la norma lo collega solo al rigetto o alle ipotesi di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31545/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31547/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31550/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31551/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31553/2024 del 09/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2024 del 09/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →