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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2570/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello circa la responsabilità per il furto di un anello, sostenendo che la condanna si fondava su mere supposizioni della persona offesa senza circostanze specifiche e oggettive; 2) errata applicazione dell'art. 163 c.p. per omissione della concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando insufficiente motivazione (sia positiva sia negativa) sul punto; 3) violazione di norme processuali per omissione dell'avviso alle parti circa l'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. (ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.), con conseguente nullità della sentenza ex art. 179 comma 1 lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000. In dettaglio: sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse completa, lineare e logica, e che l'impugnazione chiedesse un'ammissibile rivalutazione del merito (cosa non consentita in sede di legittimità); sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la questione avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta in appello (non era oggetto di gravame) e perché la Corte di appello aveva implicitamente recepito la valutazione del primo grado circa la non sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale; sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, in base all'art. 95 del d.lgs. 10/10/2022 n.150 e alla giurisprudenza citata, l'avviso in ordine alla sostituzione della pena richiede una specifica istanza della parte che non è stata formulata nei termini richiesti.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di furto, contestato per la sottrazione dell'anello; la sentenza conferma che gli elementi indiziari e le deposizioni hanno consentito di ritenere integrato il reato

  • art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen.

    Circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione; la Corte ha valutato il quadro complessivo ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 163 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena: il giudice deve valutare e motivare i presupposti per la concessione; tuttavia la Cassazione ha ricordato che la questione relativa alla mancata concessione va tempestivamente dedotta in appello e che la motivazione di secondo grado può implicitamente recepire la valutazione di primo grado

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede pene sostitutive della pena detentiva; la Corte ha dato rilievo alla necessità di rispettare le procedure di informazione previste in appello purché venga formulata la richiesta della parte

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli avvisi sulle pene sostitutive in sede di appello; la Corte ha ritenuto che, dopo le modifiche normative, l'avviso può richiedere l'istanza della parte per essere attivato

  • art. 179 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della sentenza per omissioni di forme di garanzia; il ricorso per nullità non è stato accolto perché l'obbligo di avviso non poteva essere fatto valere senza la richiesta prevista dalle norme più recenti

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma interpretata dalla Corte nella sua lettura che richiede una specifica richiesta dell'imputato, formulata al più tardi in udienza di discussione in appello, per attivare l'obbligo di informazione sulle pene sostitutive; in mancanza della richiesta il vizio contestato è inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio: le doglianze sulla valutazione delle prove devono dimostrare vizi di motivazione non una semplice difformità di apprezzamento.
  • Le critiche sulla motivazione devono individuare lacune logiche o contraddizioni specifiche: una motivazione completa e coerente della Corte d'appello è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) va impugnata tempestivamente in appello; se non dedotta in appello, la questione è di regola inammissibile in cassazione.
  • La Corte di appello può implicitamente recepire e richiamare la motivazione di primo grado: ciò può essere sufficiente a giustificare la mancata concessione di benefici se la prima sentenza aveva adeguata motivazione.
  • Dopo il d.lgs. n.150/2022, l'obbligo di avviso sulle pene sostitutive in appello richiede, secondo la giurisprudenza citata, una richiesta da parte dell'imputato (da formulare al più tardi in udienza di discussione); senza tale richiesta il mancato avviso è difficilmente reclamabile come vizio sanabile in cassazione.
  • Prassi difensiva consigliata: sollevare tempestivamente in appello tutte le questioni relative a benefici e sostituzioni di pena, richiedere espressamente l'avviso sulle pene sostitutive se interessati, e indicare con precisione eventuali presunte lacune della motivazione per rendere la censura ammissibile in Cassazione.

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