Cassazione Penale, Sentenza n. 3634/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/05/2021 che confermava il rigetto della richiesta di revoca della confisca di un immobile ad Arese. L'immobile era stato confiscato come equivalente a fronte di una condanna di Gianluigi Fornaro (art. 322-ter c.p.p.), in quanto ritenuto acquistato con proventi del condannato. La ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. per incompatibilità del Giudice chiamato a decidere e dovere di astensione; (ii) vizio di motivazione per relationem, senza valutazione autonoma delle prove che, secondo la ricorrente, dimostravano che l'immobile era stato pagato con risorse della madre e con donazioni di parenti e che Gianluigi aveva solo una delega sul conto della figlia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Dal fascicolo risultava solo un atto di nomina a difensore di fiducia (mandato generico) e non la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p. per il difensore del terzo interessato nel procedimento esecutivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'assenza della procura speciale rende inammissibile il ricorso e non è sanabile con la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la confisca per equivalente nei confronti del condannato Gianluigi Fornaro; il bene in disponibilità di terzi è stato considerato rilevante ai fini esecutivi per soddisfare la somma confiscata.
Richiesta dall'Ordinanza come requisito per la legittimazione del difensore del terzo interessato a proporre istanze e impugnazioni nel procedimento esecutivo; l'assenza della procura speciale rende inammissibile il ricorso di cassazione.
Norma evocata dalla ricorrente per dedurre incompatibilità del giudice; la Corte non ha accolto il motivo, avendo deciso l'inammissibilità per ragione processuale diversa (difetto di procura).
Norma evocata dalla ricorrente in relazione all'astensione del giudice; la Corte non ha esaminato il merito di tale motivo per effetto dell'inammissibilità procedurale.
art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
Richiamato per negare l'applicabilità della regolarizzazione del difetto di rappresentanza nei procedimenti di esecuzione penale: la Corte afferma che tale sanatoria non può rimediare all'assenza della procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione penale un difensore che rappresenta un 'terzo interessato' deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; una nomina generica o atto di fiducia non è sufficiente per proporre impugnazioni.
- L'assenza della procura speciale determina l'inammissibilità dei rimedi in Cassazione e impedisce l'esame del merito, con possibile condanna alle spese e sanzioni per responsabilità nella proposizione del gravame.
- Le eccezioni procedurali (difetto di legittimazione o di rappresentanza) sono decisive e possono chiudere il giudizio prima che il merito (es. provenienza dei fondi, donazioni, titolarità reale dell'immobile) venga valutato.
- Quando la confisca è disposta per equivalente nei confronti di un soggetto condannato, l'esistenza di atti che dimostrino trasferimenti di denaro o donazioni da terzi deve essere documentata e provata già nelle fasi precedenti; la semplice deduzione non basta se il difensore non è formalmente legittimato.
- La possibilità di chiedere astensione o formulare questioni di incompatibilità del giudice non esonera dalla necessità di rispettare i requisiti formali di rappresentanza: difetti processuali rilevanti possono precludere l'accoglimento di altri motivi.
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