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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39501/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi di ricorso riguardavano: il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano, per un verso, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito e, per altro verso, dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, le doglianze risultavano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata in cassazione, relativa a un reato in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza indicare specifici vizi logico-giuridici della decisione impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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