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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4352/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata per motivazione apodittica e carente (il Gip si è limitato ad affermare che l'opposizione era depositata oltre il termine senza fornire le ragioni), richiamando il principio secondo cui il termine di 15 giorni previsto dall'art. 461 c.p.p. è soggetto alla sospensione feriale. Ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Ivrea per nuova deliberazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verte sull'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 175/21 per deposito oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 461, comma 1, c.p.p. Il difensore ha dedotto che l'opposizione era stata depositata il 01/09/2021 e che il termine è soggetto alla sospensione feriale (legge 7 ottobre 1969, n. 742) riferibile al mese di agosto, per cui l'atto doveva ritenersi tempestivo. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna per proporre opposizione

    L'art. 461 c.p.p. fissa il termine per proporre opposizione; tale termine è soggetto alla sospensione feriale e quindi non si computa durante il periodo feriale (agosto) se la sospensione è applicabile

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    norma sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (mese di agosto)

    La sospensione feriale prevista dalla legge 742/1969 sospende il corso dei termini processuali nel periodo feriale, con conseguente proroga dei termini per atti a pena di decadenza che cadrebbero durante quel periodo

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941)

    Precedente di legittimità che conferma l'applicabilità della sospensione feriale ai termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna

Massime di principio

  • I termini a pena di decadenza previsti dal codice di procedura penale (es. art. 461 c.p.p.) sono soggetti alla sospensione feriale; va verificato se il termine cade o si interrompe nel periodo di sospensione.
  • Un provvedimento che dichiara l'inammissibilità di un atto per tardività deve fornire motivazione adeguata e non apodittica: l'assenza di ragioni comporta nullità o annullamento per difetto di motivazione.
  • Quando la parte deduce l'applicazione della sospensione feriale è necessario che il giudice esamini e motivi specificamente la questione; in mancanza, il rimedio è l'annullamento con rinvio.
  • Nei casi simili è opportuno che il difensore indichi espressamente il termine di scadenza computato tenendo conto della sospensione feriale e documenti la data di notificazione per rendere manifesta la tempestività.
  • La Corte di legittimità può annullare e rinviare al giudice di merito per nuova deliberazione anziché decidere direttamente sulla tempestività quando la valutazione richiede istruttoria o nuova esplicitazione delle ragioni.

Testo integrale

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