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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14860/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della Polizia Stradale che, durante un controllo su un autoarticolato adibito a trasporto internazionale di merci per conto terzi, contestava la mancanza a bordo della licenza comunitaria. La Prefettura irrogava quindi una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 46 della legge n. 298/1974. Il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione proponeva opposizione sostenendo di essere titolare della licenza comunitaria e che la sua momentanea indisponibilità a bordo del veicolo, al momento del controllo, non potesse integrare l'illecito. Il Tribunale accoglieva l'appello e annullava l'ordinanza, ritenendo decisivo il mancato rilascio della licenza e non la sola assenza materiale del documento nel veicolo. La Prefettura ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 46 l. n. 298/1974 e delle norme europee richiamate, sostenendo che la sanzione opererebbe anche quando la licenza, pur rilasciata, non sia a bordo o nella disponibilità del conducente al momento del controllo; richiamava inoltre l'obbligo, previsto dalla disciplina europea, di tenere a bordo copia conforme della licenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale secondo cui l'illecito sanzionato dall'art. 46 l. n. 298/1974 presuppone il mancato rilascio dell'autorizzazione/licenza, oppure la violazione delle condizioni o dei limiti sostanziali della licenza, ma non anche la mera assenza momentanea del documento a bordo del veicolo al momento del controllo. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui, se la licenza esiste ed è stata rilasciata, la sua temporanea non disponibilità non integra la violazione contestata. Ha inoltre osservato che l'obbligo di tenere a bordo copia conforme della licenza, previsto dalla normativa europea, è autonomamente sanzionabile solo se una specifica norma lo prevede, mentre non è riconducibile all'art. 46 citato, norma di stretta interpretazione. La Prefettura è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; è stato escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 46 l. n. 298/1974

    Sanziona il trasporto di merci senza la necessaria autorizzazione/licenza oppure in violazione delle condizioni o dei limiti sostanziali della stessa; non ricomprende la mera momentanea indisponibilità a bordo della licenza regolarmente rilasciata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 5, par. 4, regolamento CEE n. 881/92

    Richiamato dalla ricorrente quale norma poi sostituita dal regolamento successivo; la Corte non ne muta la lettura data dal giudice di merito in relazione alla fattispecie.

  • art. 4, par. 6, regolamento (CE) n. 1072/2009

    Prevede obblighi di controllo e l'esigenza della disponibilità della documentazione, ma la sua violazione non è automaticamente sussumibile nell'art. 46 l. n. 298/1974.

  • allegato II, regolamento (CE) n. 1072/2009

    Prevede che una copia conforme della licenza sia a bordo dell'autocarro; tale previsione non amplia la fattispecie sanzionata dall'art. 46 l. n. 298/1974.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni pubbliche ricorrenti, richiamando il principio per cui lo Stato non può essere insieme debitore e creditore di sé stesso.

Massime di principio

  • In materia sanzionatoria amministrativa, le norme che prevedono l'illecito devono essere interpretate restrittivamente: non è consentito estendere la fattispecie oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Per integrare la violazione di una norma che punisce il trasporto senza autorizzazione o licenza, occorre che il titolo abilitativo non sia stato rilasciato oppure che siano stati violati i limiti sostanziali e le condizioni operative dello stesso; la mera mancanza materiale del documento a bordo, se l'autorizzazione esiste, non basta.
  • L'obbligo di tenere a bordo copia conforme della licenza, quando previsto dalla disciplina europea, non coincide automaticamente con la fattispecie sanzionata dalla normativa interna se quest'ultima non lo contempla espressamente.
  • Quando la Corte richiama un precedente consolidato, il giudice di merito deve attenersi al principio secondo cui l'elemento decisivo è la mancanza del titolo abilitativo e non la sua temporanea indisponibilità al momento del controllo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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