Cassazione Penale, Ordinanza n. 02600/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati con sentenze irrevocabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L’interessato ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., tra i fatti di reato già definiti con due sentenze irrevocabili dello stesso Tribunale. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le condotte dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte ha però ritenuto che i reati non fossero omogenei e che, anche astrattamente, non emergesse una preordinazione criminosa: pur essendo in parte della stessa specie e commessi nello stesso luogo, i fatti erano separati da una significativa distanza temporale. La reiterazione delle condotte è stata letta come indice di abitualità e non come espressione di un programma unitario di reato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell’istituto della continuazione e del medesimo disegno criminoso; nel caso concreto la Corte esclude la sua applicabilità per difetto di omogeneità e di preordinazione unitaria.
Norma che consente al giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati; la Corte conferma il diniego perché non risultano i presupposti sostanziali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che le condotte siano riconducibili, anche in via astratta, a un medesimo disegno criminoso; non basta la mera reiterazione di reati o la commissione nello stesso luogo.
- La distanza temporale significativa tra le singole condotte è un elemento ostativo al riconoscimento di un’unica preordinazione criminosa, specie quando i fatti non risultano omogenei.
- La continuazione non coincide con una generica abitualità nel reato: la reiterazione di condotte illecite può piuttosto rilevare ai fini di istituti diversi, come recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
- In sede di legittimità, la richiesta di riconoscimento della continuazione è inammissibile se il ricorso non scalfisce la valutazione di insussistenza del vincolo unitario operata dal giudice di merito o dell’esecuzione.
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