Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02172/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 146 l.fall., contro due ex amministratori di una s.r.l. poi fallita. Secondo la curatela, gli amministratori avevano depauperato il patrimonio sociale mediante l'acquisizione, nel 2003, di un ramo d'azienda gravemente indebitato e privo del cespite immobiliare principale, con conseguente necessità di sostenere un rilevante canone di locazione; inoltre avevano proseguito l'attività senza richiedere tempestivamente il fallimento, aggravando il dissesto. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda risarcitoria collegata alla mancata tempestiva richiesta di fallimento, condannando gli amministratori al risarcimento. In appello gli amministratori avevano sostenuto, da un lato, che la curatela non avesse impugnato le statuizioni di rigetto di altre domande e che si fosse quindi formato giudicato interno; dall'altro, che la responsabilità ascritta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 224 l.fall., richiamata nel processo penale conclusosi con assoluzione definitiva; inoltre uno dei ricorrenti contestava il nesso causale tra condotta e danno e l'altro deduceva omesso esame di fatti decisivi e censurava la regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva confermato la condanna ritenendo che l'operazione del 2003, considerata nel suo complesso, avesse posto le premesse inevitabili del dissesto e che le successive poste di bilancio avessero solo occultato per un periodo la situazione negativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi con cui gli ex amministratori invocavano il giudicato interno e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che la sentenza di merito aveva correttamente ricostruito la domanda della curatela come riferita alla gestione complessiva e alla mancata adozione di adeguate misure sin dal 2003, non alla sola invalidità dei singoli contratti. Ha inoltre escluso la violazione delle norme sostanziali e processuali invocate in relazione al nesso causale, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato che il dissesto era conseguenza delle scelte gestorie iniziali e dell'assenza di cautele organizzative, con valutazione di merito non censurabile in cassazione. È stato infine respinto il motivo sulle spese, poiché la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e nel caso vi era soccombenza, quantomeno parziale, degli odierni ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela.

Norme richiamate

  • art. 146 L.F.

    fondamento dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori della società fallita.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato quale parametro della responsabilità gestoria degli amministratori di società di capitali.

  • art. 224 l.fall.

    invocato dai ricorrenti come possibile parametro normativo della condotta contestata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso lo sconfinamento dal devolutum.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato ostativo sulla questione decisa.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato interno, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 1218 c.c.

    invocato insieme agli artt. 1223 e 2697 c.c. per contestare il nesso causale e il danno.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato ai fini della causalità e del risarcimento del danno.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che la violazione di tale norma si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    utilizzato per denunciare nullità processuali e violazione di norme sul giudicato e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata ritenuta in parte generica e in parte infondata.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per la necessità che i fatti decisivi siano stati specificamente dedotti in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità degli amministratori, il sindacato giudiziale non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali, ma può verificare ex ante la ragionevolezza della decisione, la presenza delle cautele e verifiche preventive normalmente richieste e la diligenza nell'apprezzare i rischi dell'operazione.
  • L'acquisto di un ramo d'azienda fortemente indebitato non è di per sé illecito; può però integrare mala gestio quando non sia accompagnato da un assetto organizzativo e finanziario idoneo al rilancio dell'attività e alla gestione del rischio di insolvenza.
  • Ai fini del nesso causale nella responsabilità gestoria, il giudice può valorizzare non solo l'atto iniziale pregiudizievole, ma anche il complessivo effetto delle scelte organizzative e contabili successive, se esse abbiano occultato il dissesto e contribuito all'aggravamento del danno.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre per la mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice; essa sussiste solo se l'onere della prova viene erroneamente posto a carico della parte non onerata secondo le regole sostanziali.
  • Il giudicato interno e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sono violati quando il giudice di merito decida entro il perimetro della domanda originaria, valorizzando la medesima condotta come fonte di responsabilità sotto il profilo della sua efficienza causale complessiva.
  • L'omesso esame di fatti decisivi è censurabile solo se il fatto sia stato specificamente introdotto nel thema decidendum e sia idoneo, con ragionevole probabilità, a determinare un esito diverso della controversia.
  • La regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione, resta in larga misura rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAmministratoriSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.