Cassazione Civile, Sentenza n. 21531/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (paziente e madre)
La controversia
La madre, in proprio e quale genitore della figlia, aveva convenuto davanti al Tribunale di Torino l’azienda sanitaria, due medici e altri soggetti, chiedendo il risarcimento dei danni derivati dalle gravi lesioni neurologiche patite dalla figlia in occasione della nascita, avvenuta nel dicembre 1996. La struttura e i medici avevano chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo adeguate le cure; la Corte d’appello aveva confermato. Con sentenza n. 6209/2016 la Cassazione aveva cassato con rinvio, enunciando il vincolo della responsabilità contrattuale e precisando che le lacune della cartella clinica non potevano pregiudicare la paziente e potevano rilevare anche per la prova presuntiva del nesso causale. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Torino, con sentenza non definitiva n. 1867/2017 e definitiva n. 101, depositata il 16 gennaio 2019, ha accertato la responsabilità della struttura e del medico per l’assenza di annotazioni e di prova di un adeguato monitoraggio della neonata tra le ore 3 e le ore 9; ha liquidato alla figlia Euro 1.634.655,29, di cui Euro 1.323.547,09 per danni non patrimoniali ed Euro 311.107,80 per danni patrimoniali, e alla madre Euro 294.121,62 per danno non patrimoniale, oltre accessori, ponendo a carico dell’assicuratrice la manleva entro il massimale di Euro 774.680. L’azienda sanitaria ha contestato la prova del nesso causale e l’assenza di un approfondimento istruttorio e di un giudizio controfattuale. Il medico ha sostenuto che, per la legge n. 24/2017, la sua responsabilità dovesse essere qualificata come extracontrattuale e che spettasse alle attrici provare il nesso causale; ha inoltre censurato l’accertamento della causalità e della condotta omissiva. L’assicuratrice ha contestato il riparto dell’onere probatorio, l’interpretazione della cartella clinica e la mancata valorizzazione dell’annotazione mattutina sull’assenza di distress; con gli ulteriori motivi ha contestato l’addebito delle spese processuali oltre il massimale e la rifusione delle spese di resistenza. La madre ha impugnato il rigetto della propria domanda di danno patrimoniale, invocando la prova presuntiva e la liquidazione equitativa delle spese di cura e assistenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato che il giudice di rinvio era vincolato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., al principio di diritto già enunciato dalla precedente sentenza di cassazione: la responsabilità della struttura e dei sanitari, per il fatto verificatosi nel 1996, era contrattuale, e la legge n. 24/2017 non era applicabile retroattivamente. In presenza della cartella clinica incompleta, e accertate le condizioni critiche della neonata alla nascita e la concreta possibilità di peggioramento, spettava ai convenuti provare in concreto l’adeguato monitoraggio nel periodo dalle ore 3 alle ore 9 e l’assenza di fenomeni che richiedessero interventi; tale prova non era stata fornita. La Corte d’appello aveva inoltre espresso un giudizio controfattuale riconoscibile, individuando nel monitoraggio e nelle cure omessi le condotte idonee a prevenire il danno secondo il criterio del più probabile che non. È stata dichiarata inammissibile la censura dell’assicuratrice sull’annotazione relativa all’assenza di distress, perché il fatto storico era stato esaminato e la doglianza mirava a una diversa lettura del vocabolo “mattino”. È stato rigettato il ricorso della madre sul danno patrimoniale: la liquidazione equitativa presuppone la prova, anche presuntiva, dell’esistenza del danno e degli elementi di fatto utili alla sua quantificazione; nel caso concreto il danno lamentato dalla madre non era stato tempestivamente provato. I due motivi dell’assicuratrice sulle spese processuali sono stati dichiarati inammissibili perché proposti oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e mediante impugnazione incidentale tardiva, anziché autonoma. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti per reciproca soccombenza; dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
E’ orientamento consolidato di questa Corte quello per cui, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Il giudice di rinvio e la Cassazione investita della sentenza resa in rinvio sono vincolati al principio di diritto già enunciato, anche se nel frattempo è mutato l’orientamento giurisprudenziale; il vincolo può venir meno in presenza di uno jus superveniens che abroghi, modifichi o sostituisca la norma applicabile.
Ciò posto, deve, in primo luogo, escludersi che possa trovare applicazione la L. n. 24 del 2017, art. 7 (entrata in vigore il 1 aprile 2017) – né, peraltro, potrebbe rilevare il D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, convertito dalla L. n. 189 del 2012 – poiché il fatto illecito si è verificato nel dicembre 1996 e dette norme non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.
La disciplina dell’art. 7 della legge n. 24/2017 non si applica ai fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Dunque, il vincolo in iure posto alla Corte territoriale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comportava anzitutto la necessaria qualificazione della responsabilità di struttura sanitaria e dei medici in essa operanti in termini di responsabilità contrattuale e, quindi, in armonia ai “principi che governano la responsabilità contrattuale” (come anche declinati dai precedenti citati nella sentenza impugnata), nel senso (consolidatosi a seguito di intervento nomofilattico delle Sezioni Unite: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 577) che, una volta dimostrato il contratto (o il “contatto sociale”) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di inadempienze specifiche, idonee a provocarli, grava sulla controparte dimostrare o che l’inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno lamentato, ricadendo sulla posizione della struttura e dei sanitari non solo detta carente prova, ma anche il dubbio a tal riguardo sussistente (il c.d. dubbio sulla “causa ignota”).
Nella responsabilità contrattuale sanitaria, una volta provati il rapporto, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegate specifiche inadempienze astrattamente idonee a causarli, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l’assenza dell’inadempimento o l’assenza del nesso tra inadempimento e danno; anche il dubbio sulla causa ignota ricade sulla parte convenuta.
La decisione si sottrae alle doglianze di parte ricorrente (ribadite nella memoria, con accentuazione delle circostanze dell’impossibilità di reperire un lavoro e del doversi far carico di tutte esigenze di vita della figlia) in quanto armonica rispetto al principio, consolidato (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20889), per cui, anche ai fini della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., occorre anzitutto l’allegazione e la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di danni risarcibili (in quanto danni-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c.) e, quindi, che risulti poi obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso dall’onere di dimostrare, per l’appunto, non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
Il danno risarcibile è un danno-conseguenza: anche per ottenere la liquidazione equitativa occorre allegarne e provarne l’esistenza, anche presuntivamente, e fornire gli elementi di fatto disponibili utili alla quantificazione; l’equità supplisce soltanto alla difficoltà di determinarne l’esatto ammontare.
La decisione si sottrae alle doglianze di parte ricorrente (ribadite nella memoria, con accentuazione delle circostanze dell’impossibilità di reperire un lavoro e del doversi far carico di tutte esigenze di vita della figlia) in quanto armonica rispetto al principio, consolidato (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20889), per cui, anche ai fini della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., occorre anzitutto l’allegazione e la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di danni risarcibili (in quanto danni-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c.) e, quindi, che risulti poi obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso dall’onere di dimostrare, per l’appunto, non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
La liquidazione equitativa è consentita quando sia impossibile o particolarmente difficile provare l’ammontare preciso del danno, ma non esonera il danneggiato dalla prova dell’an debeatur e degli elementi fattuali ragionevolmente disponibili per la quantificazione.
La decisione si sottrae alle doglianze di parte ricorrente (ribadite nella memoria, con accentuazione delle circostanze dell’impossibilità di reperire un lavoro e del doversi far carico di tutte esigenze di vita della figlia) in quanto armonica rispetto al principio, consolidato (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20889), per cui, anche ai fini della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., occorre anzitutto l’allegazione e la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di danni risarcibili (in quanto danni-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c.) e, quindi, che risulti poi obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso dall’onere di dimostrare, per l’appunto, non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
Nella liquidazione del danno da fatto illecito, il potere equitativo richiede la prova dell’esistenza del danno e degli elementi fattuali utili, pur se non è esigibile la dimostrazione del suo ammontare preciso.
Nella specie (come anche eccepito dal B. con il controricorso, venendo comunque in evidenza un vizio processuale rilevabile d’ufficio), la sentenza n. 101/2019 della Corte di appello di Torino, che ha provveduto sulle spese, è stata notificata alle Generali Italia S.p.A. il 7 marzo 2019, mentre il ricorso autonomo, convertitosi in incidentale, è stato dalla stessa compagnia di assicurazioni spedito per la notificazione il 5 giugno 2019, dunque ben oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione di detta sentenza, ai sensi dell’art. 325 c.p.c..
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; il superamento del termine rende tardiva l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito e la successiva Corte di cassazione sono vincolati al principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente, anche in presenza di un mutamento giurisprudenziale; fa eccezione lo jus superveniens che modifichi, abroghi o sostituisca la norma applicabile.
- La disciplina introdotta dall’art. 7 della legge n. 24/2017 non è retroattiva e non regola i fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
- In materia di responsabilità contrattuale sanitaria, provati il rapporto, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegate inadempienze specifiche idonee a determinarli, incombe sulla struttura o sul sanitario provare che l’inadempimento non sussiste oppure che non ha causato il danno; il dubbio sulla causa ignota ricade sulla parte convenuta.
- Quando la cartella clinica è incompleta, le lacune documentali non possono risolversi in danno del paziente. Se la condotta omissiva risulta astrattamente idonea a causare il danno, la carenza della documentazione può essere valorizzata, anche mediante presunzioni e secondo il criterio del più probabile che non, nell’accertamento del nesso eziologico; il sanitario e la struttura devono fornire prova concreta dell’adeguatezza delle cure e del monitoraggio.
- La liquidazione equitativa del danno non elimina l’onere di provare, anche per presunzioni, l’esistenza di un danno-conseguenza e di allegare e dimostrare gli elementi di fatto disponibili utili alla sua quantificazione; l’equità interviene soltanto per superare l’impossibilità o la particolare difficoltà di determinare l’ammontare preciso.
- L’impugnazione del capo autonomo relativo alle spese processuali deve essere proposta autonomamente nei termini previsti; non può essere veicolata mediante un’impugnazione incidentale tardiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21532/2021 del 27/07/2021
- Sentenza civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21530/2021 del 27/07/2021
- Sentenza civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21414/2021 del 27/07/2021
- Sentenza civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21415/2021 del 27/07/2021
- Sentenza civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21416/2021 del 27/07/2021
- Sentenza civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21417/2021 del 27/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →