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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21416/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima dell'udienza pubblica in Cassazione la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti. Non essendo stata formulata opposizione dall'Agenzia e non essendosi svolta discussione orale, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli articoli 306, 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese processuali. La Corte non ha quindi deciso nel merito sulla questione sostanziale relativa all'abrogazione della tassa.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società aveva versato la tassa di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari aziendali e aveva chiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate; dopo il silenzio-rifiuto della PA ha impugnato l'atto. I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo che la tassa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/2007 non fosse stata abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Norme richiamate

  • DPR 641/2007, tariffa allegata, articolo 21

    articolo 21 della tariffa allegata al DPR 641/2007

    La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la tassa di concessione governativa prevista da questa norma non fosse abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni; nella sentenza di cassazione però non è stata pronunciata alcuna valutazione perché il processo è stato estinto per rinuncia.

  • Decreto-legge n.137/2020, art. 23, comma 8-bis (convertito nella legge n.176/2020)

    art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n.137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.176 del 2020

    Ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza intervento delle parti quando non è richiesta la discussione orale; si è applicato il procedimento abbreviato in assenza di istanze di discussione.

  • Codice di Procedura Civile, articoli 306, 390 e 391

    articoli 306, 390 e 391 c.p.c.

    Sono stati invocati per dichiarare l'estinzione del processo in seguito alla rinuncia agli atti da parte della ricorrente e per disporre la compensazione delle spese; la decisione ha avuto carattere processuale e non sostanziale.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti da parte dell'attore/ricorrente estingue il processo se non vi sono opposizioni rilevanti, con conseguente mancata decisione nel merito.
  • Se la parte resistente non si oppone alla rinuncia, il giudice dichiara l'estinzione e, spesso, compensa le spese processuali tra le parti.
  • Norme procedurali sopravvenute (es. disposizioni emergenziali) possono consentire la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale quando nessuna parte la richiede.
  • Quando un processo viene estinto per rinuncia, le questioni sostanziali (qui: l'eventuale abrogazione della tassa) rimangono senza valutazione giurisdizionale e potranno essere nuovamente proposte solo mediante nuovi atti o rimedi non preclusi.
  • Per ottenere rimborsi fiscali è importante non interrompere o rinunciare prematuramente il contenzioso se si intende ottenere una pronuncia sul merito; inoltre il ricorrente deve prepararsi a provare l'effettiva abrogazione o l'erronea applicazione della norma contestata.

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