Cassazione Civile, Sentenza n. 21532/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Nel 2007, dopo una gravidanza regolare, una gestante fu ricoverata in una casa di cura per la rottura delle acque. Il travaglio proseguì per l’intera giornata; secondo i genitori, non venne effettuato un monitoraggio adeguato del battito fetale e il parto cesareo d’urgenza fu eseguito tardivamente. Anni dopo al figlio fu diagnosticata un’encefalopatia ipossico-ischemica neonatale con ritardo mentale medio, ritardo psicomotorio e disturbo della coordinazione. I genitori agirono contro la struttura e il ginecologo per il risarcimento dei danni, deducendo omissioni assistenziali e irregolarità della cartella clinica. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4241/2017, accolse la domanda e condannò struttura e medico in solido, ripartendo internamente la responsabilità al 50%. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 784/2019 depositata il 5 febbraio 2019, confermò la responsabilità e aumentò il risarcimento sulla base delle Tabelle di Milano, includendo una personalizzazione del 25% per il danno del minore. Il medico propose ricorso principale articolato in otto motivi: dedusse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa per l’ampliamento dell’accertamento ai monitoraggi; mancata sospensione in attesa della querela incidentale di falso sulla cartella clinica; omessa pronuncia o motivazione apparente sul nesso causale e sul giudizio controfattuale; contraddittorietà circa la rilevanza della somministrazione di Sintocinon da parte del medico subentrante; erronea applicazione della responsabilità contrattuale, invocando la legge Gelli-Bianco; insussistenza della colpa per la pretesa incertezza scientifica sulla lettura dei tracciati; erronea valutazione dell’incompletezza della cartella clinica; omessa rideterminazione dei rapporti interni di responsabilità. La struttura propose ricorso incidentale: con il primo motivo contestò l’applicabilità temporale dei criteri di liquidazione del danno previsti dalla legge Balduzzi; con il secondo contestò l’aumento del 25% per personalizzazione, ritenendolo privo di prova di conseguenze eccezionali.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione dell’atto introduttivo e, comunque, infondato: in responsabilità sanitaria è sufficiente allegare un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a causare il danno; il giudice può accertare, nell’ambito della prestazione dedotta, profili di responsabilità diversi da quelli specificamente ipotizzati, senza mutare la domanda. La CTU non era esplorativa, anche perché aveva esaminato documenti ritualmente prodotti. Il secondo motivo, relativo alla sospensione per la querela di falso, è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché il procedimento incidentale si era estinto per inattività; è stato comunque ritenuto infondato, spettando al giudice valutare discrezionalmente essenzialità e rilevanza della querela ai fini della sospensione. I motivi terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: il ricorrente non aveva trascritto adeguatamente i passaggi contestati della CTU né le critiche formulate nel merito e chiedeva, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Le decisioni di merito avevano motivato adeguatamente il nesso causale, sulla base di plurimi errori e omissioni — cartella clinica carente e in parte smarrita, somministrazione dei farmaci, tracciati non rassicuranti e ritardo nel cesareo — senza che fossero provate cause alternative; non risultava una causa prevalente ed esclusiva idonea a esonerare uno dei responsabili. Il quinto motivo è stato respinto: i fatti risalivano al 2007 e le disposizioni sostanziali delle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco non erano retroattive; la responsabilità del medico restava regolata secondo il regime applicabile al tempo dei fatti. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato respinto: pur essendo retroattivo il criterio richiamato dalla legge Balduzzi, mancava la tabella ministeriale per le lesioni macropermanenti, sicché era corretta la liquidazione secondo le Tabelle di Milano. È stato invece accolto il secondo motivo: la personalizzazione in aumento richiede conseguenze dannose specifiche, straordinarie ed eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinarie già considerate nella liquidazione tabellare; le conseguenze indicate erano normali per lesioni di quella gravità e non giustificavano l’aumento. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla personalizzazione e, decidendo nel merito, la Corte ha escluso dall’importo liquidato l’aumento del 25%. Il medico è stato condannato a pagare alla struttura le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali; spese compensate tra struttura e genitori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Si deve infatti ribadire che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l’accertamento demandato al giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall’attore quanto all’individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno, dovendosi invece ritenere che l’oggetto del giudizio sia costituito dall’accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall’attore, di tal che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all’accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall’attore.
La domanda delimita la prestazione e il danno dedotti, ma non vincola rigidamente il giudice all’individuazione iniziale delle specifiche condotte causali: entro tale cornice possono essere accertati diversi profili di responsabilità.
art. 112 c.p.c.
In ogni caso, la sentenza impugnata non appare viziata nemmeno laddove ha ritenuto che l’allegazione iniziale dei signori Z. e C. non abbia subito alcuna modifica sostanziale in conseguenza dell’espletamento della ctu, considerato che, come afferma correttamente la Corte d’appello, la questione controversa tra le parti è rimasta incentrata sulle omissioni ascritte ai sanitari nella fase del travaglio, che hanno portato gli stessi a non intervenire tempestivamente con il cesareo.
Non vi è ultrapetizione quando l’accertamento tecnico approfondisce le omissioni allegate e la decisione resta riferita alla medesima vicenda assistenziale e al medesimo danno domandato.
art. 295 c.p.c.
Allorquando venga proposta querela di falso in corso di causa, la sospensione del procedimento principale in attesa della definizione di quello incidentale è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice circa la sua essenzialità e la rilevanza ai fini della decisione.
La proposizione della querela di falso incidentale non determina automaticamente la sospensione del giudizio principale: il giudice valuta discrezionalmente se la questione sia essenziale e rilevante per decidere.
art. 1218 c.c.
Avendo il ctu escluso la sussistenza di fattori alternativi causali della patologia, la cui prova incombeva al professionista e alla struttura sanitaria, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che tutti questi errori, complessivamente considerati, costituissero antecedenti causali del danno subito dal minore e ciò “senza che fosse stata (in alcun modo) evidenziata una causa prevalente ed esclusiva che potesse esonerare il comportamento/causa attribuibile ad uno dei protagonisti della vicenda clinica in esame”: e questo anche con riferimento alla circostanza (sicuramente rilevante) della scelta di far assumere alla partoriente una dose di Sintocin in un’ora in cui il ricorrente non era più in servizio (cfr pag. 11 sentenza impugnata).
Nel regime di responsabilità applicato alla vicenda, una volta accertati gli inadempimenti causalmente rilevanti, spetta al professionista e alla struttura dimostrare l’esistenza di fattori alternativi idonei a escludere il nesso; la pluralità di condotte concorrenti non esonera uno dei responsabili in assenza di una causa esclusiva.
art. 138 D.Lgs. 209/2005
Pur ritenendosi che il criterio tabellare previsto dalla L. 189 del 2012, art. 3, comma, abbia carattere retroattivo, la mancata adozione della tabella ministeriale prevista dall’art. 138 per le c.d. lesioni macropermanenti (menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti) rende impossibile procedere, nel caso concreto, alla liquidazione del danno secondo un criterio legale (allo stato applicabile solo alle c.d. lesioni micropermanenti previste dalla tabella adottata ex art. 139) non potendosi il giudice di legittimità sostituirsi, in parte qua, al legislatore.
Per le lesioni macropermanenti, in mancanza della tabella ministeriale prevista dall’art. 138, non è possibile applicare il criterio legale di liquidazione; resta quindi utilizzabile il criterio equitativo delle Tabelle di Milano.
art. 1223 c.c.
Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari.
La personalizzazione del danno biologico può aumentare la liquidazione tabellare soltanto quando siano provate conseguenze peculiari, eccezionali e ulteriori rispetto a quelle ordinarie già comprese nella misura standard.
art. 11 preleggi
Deve, innanzitutto, escludersi l’applicabilità, nel caso di specie, tanto della L. n. 189 del 2012, quanto della L. 24 del 2017, poiché queste non hanno portata retroattiva e, conformemente all’art. 11 preleggi, regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore.
Le disposizioni sostanziali delle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco non si applicano retroattivamente ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore.
art. 3, comma 3, L. 189/2012
Questa Corte è difatti intervenuta a fare chiarezza sul punto con la sentenza n. 28990 del 2019 con la quale ha affermato che tale disposizione, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, trova invece diretta applicazione anche per i casi in cui la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente all’entrata in vigore della legge (Cass. civ. sez. III n. 28990 del 11 novembre 2019).
La disposizione sui criteri di liquidazione richiamati dall’art. 3, comma 3, trova applicazione anche ai fatti anteriori, poiché non modifica retroattivamente gli elementi costitutivi della responsabilità civile.
art. 7, comma 3, L. 24/2017
Deve, innanzitutto, escludersi l’applicabilità, nel caso di specie, tanto della L. n. 189 del 2012, quanto della L. 24 del 2017, poiché queste non hanno portata retroattiva e, conformemente all’art. 11 preleggi, regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore.
La disposizione della legge Gelli-Bianco invocata dal medico non disciplina fatti sanitari verificatisi prima della sua entrata in vigore.
art. 139 D.Lgs. 209/2005
Pur ritenendosi che il criterio tabellare previsto dalla L. 189 del 2012, art. 3, comma, abbia carattere retroattivo, la mancata adozione della tabella ministeriale prevista dall’art. 138 per le c.d. lesioni macropermanenti (menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti) rende impossibile procedere, nel caso concreto, alla liquidazione del danno secondo un criterio legale (allo stato applicabile solo alle c.d. lesioni micropermanenti previste dalla tabella adottata ex art. 139) non potendosi il giudice di legittimità sostituirsi, in parte qua, al legislatore.
Il criterio legale basato sulla tabella adottata ex art. 139 riguarda le lesioni micropermanenti; non può supplire alla mancanza della tabella ex art. 138 per le lesioni macropermanenti.
Massime di principio
- Nelle controversie di responsabilità sanitaria, il danneggiato deve allegare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a inserirsi nella serie causale del danno, ma non è tenuto a individuare fin dall’atto introduttivo ogni specifico errore tecnico, che può emergere dall’istruttoria e dalla consulenza tecnica.
- Entro i limiti della prestazione sanitaria e del danno dedotti, il giudice può accertare profili di responsabilità diversi da quelli inizialmente specificati, senza che ciò comporti modifica della domanda o violazione del principio dispositivo, quando l’approfondimento istruttorio non muti sostanzialmente la vicenda controversa.
- La consulenza tecnica è percipiente quando l’individuazione stessa dei fatti richiede conoscenze o strumenti tecnici; può quindi essere utilizzata per rilevare fatti tecnici, purché l’accertamento si fondi anche su documenti ritualmente acquisiti al processo.
- La sospensione del processo principale per una querela di falso incidentale dipende dalla valutazione giudiziale dell’essenzialità e rilevanza della questione; inoltre, in Cassazione le contestazioni sulla CTU devono riportarne i passaggi criticati, le critiche già formulate nel merito e gli atti in cui furono proposte.
- In presenza di una pluralità di omissioni sanitarie accertate come antecedenti causali, la responsabilità non è esclusa per uno dei concorrenti in assenza della prova di una causa alternativa prevalente ed esclusiva; la prova dei fattori alternativi causali grava, nel caso deciso, sul professionista e sulla struttura.
- Le disposizioni sostanziali delle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco non regolano retroattivamente fatti anteriori alla loro entrata in vigore; il criterio di liquidazione introdotto dall’art. 3, comma 3, della legge Balduzzi, invece, trova applicazione anche ai fatti pregressi.
- In mancanza della tabella ministeriale prevista per le lesioni macropermanenti, il danno può essere liquidato secondo le Tabelle di Milano e il giudice non può sostituirsi al legislatore adottando un criterio legale non disponibile.
- La personalizzazione in aumento del danno biologico permanente è ammessa soltanto per conseguenze specifiche, straordinarie ed eccezionali, proprie del singolo danneggiato e non già comprese nella liquidazione tabellare; le ricadute ordinarie della menomazione non giustificano un incremento.
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