Cassazione Civile, Ordinanza n. 03003/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per contributi e sanzioni dovuti in relazione a rapporti di lavoro giornalistico intercorsi tra una società editrice e alcuni collaboratori nel periodo maggio 2002 - febbraio 2007. Il tribunale aveva revocato il decreto per due posizioni definite da condono previdenziale e rinuncia agli atti, e aveva condannato la società solo per due ulteriori posizioni ritenute di lavoro subordinato. La corte d'appello ha poi confermato la subordinazione di un giornalista e ha escluso quella di altri due soggetti, ritenendo non dimostrato il vincolo di dipendenza e, per una collaboratrice, la messa a disposizione stabile verso la testata. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del procedimento per omesso uso dei poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. in presenza di quadro probatorio incerto; 2) violazione dell'art. 6 CNLG, sostenendo che l'ausilio di un caporedattore non escluda l'esercizio dei poteri del direttore; 3) violazione dell'art. 2 CNLG, per avere escluso il requisito dello stare a disposizione senza confrontarlo con il mandato conferito; 4) violazione dell'art. 42 CNLG e dell'art. 1 L. n. 69/1963, per avere escluso la natura giornalistica di una prestazione di redazione grafica senza valutarne l'apporto all'informazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi sollecitassero una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente motivata; quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile anche perché volto a ottenere una nuova valutazione degli stessi fatti già scrutinati nei due gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i poteri officiosi del giudice del lavoro non impongono di proseguire l'istruzione sino a colmare ogni incertezza probatoria; la loro attivazione resta rimessa al giudice di merito
non consente in cassazione di sindacare la scelta del giudice di merito di non disporre ulteriori acquisizioni istruttorie, se la decisione è adeguatamente motivata
art. 6 CNLG
l'ausilio di collaboratori qualificati da parte del direttore non esclude di per sé l'esercizio delle funzioni direttive; tuttavia la valutazione della concreta subordinazione resta questione di fatto
art. 2 CNLG
la verifica del requisito della disponibilità del collaboratore è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito
art. 42 CNLG
la qualificazione di una prestazione come giornalistica dipende dall'accertamento concreto dell'attività svolta
la natura giornalistica della prestazione va apprezzata in base al contenuto effettivo dell'attività e al suo apporto all'informazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto mascherata da violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio
preclude il sindacato in cassazione nei casi indicati dalla norma quando il motivo mira a una nuova valutazione del fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o di nullità del procedimento, richieda una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non impongono di integrare indefinitamente l'istruzione quando, all'esito di un accertamento completo, permanga una valutazione incerta della pretesa; la scelta sulle ulteriori acquisizioni resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, e la verifica dei requisiti propri del lavoro giornalistico o del collaboratore fisso, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla legge.
- La presenza di collaboratori qualificati nell'organizzazione editoriale non esclude automaticamente l'esercizio delle funzioni direttive, ma la sussistenza della subordinazione o della disponibilità stabile del collaboratore va verificata in concreto sulla base dell'effettivo assetto del rapporto.
- Quando il motivo di ricorso mira essenzialmente a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale già compiuta in appello, esso è inammissibile in sede di legittimità, anche se formalmente prospettato come violazione di norme sostanziali o processuali.
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