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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36970/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, già ammesso alla detenzione domiciliare, ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una pena di sette mesi di arresto, risultante dal provvedimento di cumulo n. SIEP 516/2025 e relativa a condanne per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 15 aprile 2026, ha respinto l'istanza valorizzando i precedenti penali, le pendenze a carico e l'assenza di attività lavorativa. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il condannato ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, indicando specifici atti processuali. Con il secondo motivo, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha lamentato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego, sostenendo che sussistessero le condizioni di legge per concedere la misura. Ha inoltre contestato che il Tribunale avesse considerato pendenti alcuni reati per i quali era stato assolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo congiuntamente infondati i motivi. Ha affermato che l'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, fondata sull'evoluzione della personalità successiva al reato, e che l'apprezzamento sull'idoneità della misura spetta al giudice di merito, purché la motivazione sia adeguata e logica. Nel caso concreto, il Tribunale aveva rilevato, con motivazione ritenuta non contraddittoria né manifestamente illogica, che non era stata prospettata alcuna attività lavorativa, di volontariato o comunque risocializzante da svolgere durante l'affidamento; tale carenza era stata considerata elemento ostativo e assorbente. La doglianza relativa all'erronea indicazione di alcune pendenze, asseritamente riferite a reati dai quali il condannato era stato assolto, è stata giudicata irrilevante perché non incideva su tale autonoma ragione del diniego. La Corte ha inoltre osservato che le censure erano in gran parte dirette a una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo conclusivo oltre tale statuizione.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Come noto, l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena.

    L'affidamento in prova è una misura alternativa funzionale alla rieducazione, concedibile quando la valutazione della personalità e del comportamento del condannato consenta di ritenerla idonea a favorire il reinserimento sociale e a prevenire la ricaduta nel reato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

    La censura di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito circa l'idoneità della misura alternativa, se tale valutazione è adeguatamente motivata, logica e considera gli elementi rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso quando, sulla base dell'osservazione della personalità in istituto o del comportamento tenuto in libertà, sia possibile formulare una prognosi favorevole sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva; rileva l'evoluzione della personalità successiva al reato e non è necessario che il ravvedimento sia già compiuto.
  • La scelta tra le misure alternative astrattamente concedibili appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. In cassazione essa è censurabile solo se la motivazione è inadeguata o illogica e deve comunque dar conto, anche sinteticamente, degli elementi di giudizio rilevanti.
  • La mancata prospettazione di un'attività lavorativa, di volontariato o comunque risocializzante da svolgere durante l'affidamento può essere valorizzata, con motivazione non manifestamente illogica, come elemento ostativo alla concessione della misura.
  • La contestazione dell'erronea indicazione di alcune pendenze è irrilevante quando il diniego della misura si fonda anche su un'autonoma ragione assorbente che non è incisa dall'errore dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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