Cassazione Penale, Sentenza n. 32066/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Forlì (pena: 5 anni e 4 mesi di reclusione e euro 2.667 di multa) per rapina, estorsione, lesioni e porto di oggetto atti ad offendere. Deduce: (1) errata qualificazione giuridica della condotta (la Corte avrebbe dovuto qualificare il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. e non dell'art. 629), contestando che l'azione violenta derivasse da un accordo illecito e sostenendo che il materiale (ferro) fosse merce lecita o addirittura inesistente; (2) erronea autonomia dei reati contestati (rapina e estorsione) e in realtà configurazione di un unico fatto; (3) omissione di motivazione sulla estinzione del reato B) per remissione di querela intervenuta nel procedimento a carico dei coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati siano, in larga parte, doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità (vietato rinnovare la valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione in presenza di motivazione logica dei giudici di merito) e che uno dei motivi fosse aspecifico. Quanto alla questione della remissione di querela, la Corte ha ritenuto mancante l'interesse dell'imputato dato che la determinazione della pena non è risultata alterata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come rientrante nella fattispecie richiamata (valutazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi), rigettando la richiesta del ricorrente di requalificazione sulla base di apprezzamenti fattuali alternativi
Invocata dalla difesa come titolo normativo più favorevole per la qualificazione del fatto; tuttavia la Corte ha escluso la riformulazione della fattispecie operata dal ricorrente, trattandosi di valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito
Richiamato nel ricorso in relazione al reato di rapina; la Corte territoriale ha motivato la pluralità di reati (rapina e estorsione) e la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua, dichiarando il relativo motivo di ricorso aspecifico
La contestazione della circostanza aggravante rende il reato procedibile d'ufficio; la Corte ha evidenziato che ciò comporta l'assenza di interesse del ricorrente rispetto alla remissione querela invocata
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il limite del sindacato in Cassazione: è sindacabile il travisamento della prova solo in casi di macroscopica evidenza o quando il giudice d'appello usi elementi non presenti nel processo; non è consentito un riesame normale dei fatti in presenza di motivazioni di merito logiche
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata comminando euro 3.000
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente in tema di inammissibilità per aspecificità: il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, altrimenti è inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove già logicamente motivate dai giudici di merito; la revisione è consentita solo per vizi di diritto o per travisamento della prova in casi di macroscopica evidenza
- La 'doppia conforme' (stesso esito e valutazioni coerenti di primo e secondo grado) restringe ulteriormente il sindacato di legittimità: il ricorrente deve dimostrare specificamente che l'appello ha introdotto o travisato atti non valutati in primo grado
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle argomentazioni di merito già svolte in appello determina inammissibilità per aspecificità
- La qualificazione giuridica (es. rapina vs estorsione) è spesso questione di apprezzamento probatorio: la Corte di legittimità interviene solo se è manifesta la violazione di norme o un evidente travisamento delle prove
- La remissione di querela può comportare l'estinzione del reato, ma il ricorrente deve dimostrare interesse concreto e che l'estinzione incide sulla posizione sanzionatoria complessiva; in sua assenza la questione è irrilevante
- Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende); è quindi essenziale una valutazione preventiva dell'ammissibilità e della specificità dei motivi prima di proporre ricorso
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