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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32968/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultava del tutto generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per il quale risulta la condanna confermata in appello, richiamato solo come dato della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte ne ha escluso l'esame nel merito perché la censura era generica e reiterativa di questioni già valutate.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non meramente assertive o generiche; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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