Cassazione Penale, Sentenza n. 1347/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione per aver trasferito impianti, macchinari, veicoli e semilavorati alla "Nuova Dolciaria Crispo srl". Crispo Italo propone tre motivi: (1) omessa/insufficiente motivazione sulla sottrazione dei macchinari e sull'attendibilità dei testi (amministratori subentrati e dipendenti); (2) motivazione contraddittoria e violazione dell'art. 597/1 c.p.p. circa la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e contestazione della valutazione economica dei macchinari (costo storico, ammortamento, obsolescenza, possibile effetto del dpr 459/96); (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (incensuratezza, distanza temporale dei fatti). Crispo Francesco propone tre motivi: (4) illogicità nella ritenuta responsabilità come concorrente "extraneus" e mancanza dell'elemento psicologico (dolo); (5) mancata rinnovazione istruttoria richiesta in appello per l'audizione del capo officina Muto e acquisizione del relativo verbale; (6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Crispo Italo e ha rigettato come infondato il ricorso di Crispo Francesco. È stato confermato che il delitto non è prescritto (sospensioni e calcolo della prescrizione esplicitati dalla sentenza impugnata, con riferimento al DL 18/2020 e senza conteggiare alcune sospensioni in seguito alla pronunzia della Corte Costituzionale n.140/2021). Le motivazioni di merito sono state ritenute adeguate: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria sul depauperamento (testimonianze, relazioni del curatore, ctu, indagini della Guardia di Finanza) e ha confermato la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità sulla base delle stime del curatore e dei consulenti. Sulla rinnovazione istruttoria la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse tempestiva/necessaria e che l'istruttoria di primo grado fosse sufficientemente completa; sulla qualità di "concorrente extraneus" è stato ribadito il consolidato principio secondo cui il dolo dell'extraneus consiste nella volontarietà del contributo al depauperamento societario, non nella consapevolezza dello stato di dissesto. Esiti pratici: ricorso Italo inammissibile (condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende); ricorso Francesco infondato (conferma della condanna e condanna al pagamento delle spese processuali).
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa con riguardo al divieto di sovvertire fatti accertati senza devoluzione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sostenendo che non vi è stato accertamento difforme tra gradi quando entrambe le decisioni hanno fatto riferimento alle stime degli organi fallimentari e dei consulenti tecnici
art. 219, comma 1 legge fallimentare
Norma che prevede l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha ricordato che l'aggravante sussiste solo se il valore dei beni sottratti e il danno complessivo per i creditori sono entrambi di entità rilevante, e ha ritenuto provata tale gravità sulla base delle stime adottate
art. 603 c.p.p. (e richiamo a art. 603/3-bis)
Normativa sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda che la rinnovazione è eccezionale, subordinata alla incompletezza dell'istruttoria di primo grado, e che la valutazione del giudice di merito è discrezionale e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
Norme sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal processo; richiamate nella discussione sulla prova de relato ma non efficacemente censurate dalla difesa
D.P.R. 459/1996 (recepimento direttiva macchine)
Richiamato dalla difesa come possibile causa di deprezzamento dei macchinari per mancata conformità normativa; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificazione sull'incidenza concreta sul valore, dunque non decisiva
Fonte della sospensione (64 giorni) considerata nel computo della prescrizione; la sentenza ha tenuto conto di questa sospensione nel calcolo dei termini
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
Richiamata in relazione alle sospensioni della prescrizione e alla non considerazione di specifiche sospensioni disposte da decreti della Corte territoriale in rapporto alla pronuncia costituzionale
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di una sentenza in Cassazione è necessario dimostrare che le carenze siano decisive: argomentazioni ripetitive già esaminate in appello e non specificamente decisive saranno assorbite dalla motivazione complessiva del giudice di merito
- L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" (legge fallimentare) richiede prova sia del valore significativo dei beni distratti sia dell'impatto complessivo sul ceto creditorio; valutazioni tecniche affidate a curatore e ctu hanno elevato peso probatorio se motivate
- Il dolo del concorrente "extraneus" nella bancarotta per distrazione si configura con il contributo volontario e consapevole al depauperamento del patrimonio sociale, senza necessità di provare la conoscenza specifica dello stato di dissesto
- La rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va chiesta tempestivamente e motivando la precisa necessità perché l'istruttoria di primo grado sarebbe incompleta; la valutazione del giudice di merito su tale questione è riservata e difficilmente sindacabile in Cassazione
- Le perizie tecniche devono esporre chiaramente metodologia e coefficienti (es. valori attribuiti, criteri di ammortamento, obsolescenza) per essere attendibili; relazioni generiche o senza dati di riferimento rischiano di essere disattese
- Nelle impugnazioni che riguardano la prescrizione, bisogna considerare le sospensioni normative (es. DL 18/2020) e l'effetto di pronunce costituzionali o decreti specifici; la ricostruzione analitica del periodo prescrizionale in motivazione è determinante
- La mancata richiesta o la tardiva formulazione di prove decisive (es. audizione di un teste chiave) può rendere infondata la domanda di rinnovazione istruttoria; la difesa deve dimostrare la decisività della prova richiesta
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