Cassazione Penale, Sentenza n. 34043/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verte contro la sentenza del Tribunale di Aosta che, all'esito di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ritenendo che il fatto contestato (art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) non costituisca reato. Il PM censura l'assoluzione per insufficienza della prova dell'elemento soggettivo, sostenendo che i tre trasportati, essendo connazionali dell'imputato, avrebbero dovuto informarlo dei limiti di circolazione in altri Stati UE, che non vi erano rapporti che giustificassero il viaggio congiunto Austria-Italia e che l'imputato non aveva legami con l'Italia; chiede quindi che si riconsideri la valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del PM fosse aspecifica e mirasse a una semplice riconsiderazione degli elementi di fatto e della valutazione probatoria operata dal Tribunale, senza segnalare vizi motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste nella decisione impugnata. La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo in materia di patteggiamento normalmente previsti limiti di impugnazione (art. 448 c.p.p., comma 2-bis), nel caso di proscioglimento per inesistenza del fatto emesso ai sensi dell'art. 129 c.p.p. l'ambito di scrutinio è massimo; tuttavia le ragioni addotte dal PM non superano la soglia di specificità richiesta per la cassazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso esaminato la richiesta di applicazione della pena era stata presentata ma il Tribunale ha comunque prosciolto l'imputato ex art. 129 c.p.p.
Prevede l'assoluzione quando il fatto non costituisce reato. Il Tribunale ha dichiarato l'insussistenza del reato per mancata prova dell'elemento soggettivo.
art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma del testo unico sull'immigrazione relativa a comportamenti connessi all'ingresso/soggiorno illegale. Il fatto contestato era in relazione a questa disposizione, ma il Tribunale ha ritenuto che non fosse integrato l'elemento soggettivo.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (legge n. 103/2017)
Prevede limiti di impugnazione per le sentenze di patteggiamento; la Corte però ha ricordato che tali limiti non si applicano alla sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa ex art. 129 c.p.p., consentendo un pieno scrutinio in Cassazione.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che la sentenza impugnabile lo è per i vizi previsti da tale articolo, ma il ricorso deve comunque essere specifico nel denunciare il vizio.
Precedente: Sez. 3, n. 36221 del 06/06/2019, PMT c. Muzzolini
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è impugnabile in Cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., non essendo applicabili i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, alle impugnazioni delle pronunce di proscioglimento.
Massime di principio
- La semplice discordanza del pubblico ministero con la valutazione probatoria del giudice di merito non è sufficiente per la cassazione: il ricorso deve indicare vizi motivazionali specifici, contraddizioni logiche o errori di diritto.
- Quando il giudice ritiene che l'elemento soggettivo del reato non sia provato e formula dubbi ragionevoli (es. ignoranza del fatto da parte dell'imputato), la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito mediante una rivalutazione globale degli elementi di fatto.
- La proposizione di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non impedisce al giudice di accertare l'insussistenza del reato e di assolvere ex art. 129 c.p.p.; tale proscioglimento è impugnabile in Cassazione con pieno scrutinio.
- I limiti di impugnazione introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento non si estendono automaticamente alle sentenze di proscioglimento emesse dopo una richiesta di applicazione della pena; pertanto la Corte può esaminare pienamente i vizi di legittimità, fermo restando il requisito di specificità del motivo.
- La circostanza che i trasportati siano connazionali dell'imputato non prova di per sé la consapevolezza dell'imputato circa lo status giuridico o i limiti di circolazione degli stessi; occorre prova più specifica dell'elemento psicologico.
- In appelli o ricorsi basati su ragionamenti probabilistici ("sarebbe ragionevole pensare che...") la parte deve collegare tali argomentazioni a fatti concreti e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove.
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