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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30043/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, ha ritenuto l’atto rituale ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la rinuncia non rientra nei casi tipizzati dalla norma.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione il decreto della Corte d’appello di Roma che aveva rigettato la loro opposizione ex art. 145 T.U.B. contro un provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia. Nel corso del giudizio di legittimità, con atto del 19 febbraio 2024, hanno però rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo l’estinzione del giudizio e offrendo di versare un contributo spese alla controparte. La Banca d’Italia ha accettato la rinuncia. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e dell’accettazione, sottoscritte dalle parti e dai difensori muniti dei poteri necessari, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 145 T.U.B.

    Norma richiamata come base dell’opposizione proposta avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia; il testo non affronta il merito dell’opposizione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, con accettazione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio quando l’atto è rituale e sottoscritto da soggetti muniti dei necessari poteri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
  • Per escludere l’estinzione non basta la mera rinuncia: occorre che l’atto non sia rituale o che manchi l’accettazione della controparte; se entrambi sono presenti e validi, la Corte prende atto della cessazione del processo.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche alla rinuncia al ricorso.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese se le parti abbiano regolato diversamente gli effetti economici della rinuncia e non vi sia necessità di statuizioni ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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