Cassazione Civile, Ordinanza n. 34763/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca cooperativa, quale successore della banca originaria che aveva erogato un mutuo ipotecario fondiario, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della società mutuataria per un credito complessivo in parte privilegiato ipotecario e in parte chirografario. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in misura minore e in chirografo; il Tribunale, decidendo sull’opposizione, aveva confermato il rigetto della prelazione e la degradazione del credito, ritenendo nullo il mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità stabilito dall’art. 38 T.U.B. e dalle norme attuative, ed escludendo altresì la conversione ex art. 1424 c.c. La banca ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 385 del 1993, sostenendo che la violazione del limite di finanziabilità non comporta la nullità del contratto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il decreto impugnato non era conforme all’orientamento delle Sezioni Unite n. 33719/2022. Ha affermato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità dell’art. 38, comma 2, T.U.B. non è elemento essenziale del contenuto del contratto né norma posta a presidio della sua validità, ma elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto. Di conseguenza, la violazione del limite non determina nullità del mutuo fondiario. Poiché il contratto è valido, è stata ritenuta assorbita la questione della conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. La Corte ha quindi cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la domanda di ammissione al passivo alla luce del principio di diritto indicato.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
Il limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario non integra una prescrizione la cui violazione determini nullità del contratto; è un elemento integrativo dell’oggetto e non una norma imperativa posta a presidio della validità negoziale.
La questione della conversione del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario è rimasta assorbita, poiché il mutuo fondiario non è nullo per il solo superamento del limite di finanziabilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La sentenza delle Sezioni Unite richiamata è considerata relativamente vincolante per le sezioni semplici.
È stato applicato per ritenere tempestiva la notificazione del ricorso, poiché il termine scadeva in un giorno festivo/sabato e si prorogava al primo giorno successivo non festivo.
art. 99, ultimo comma, legge fall.
È stato indicato come termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione/impugnazione avverso il decreto del giudice delegato, termine ritenuto rispettato.
Sono richiamati per collocare la disciplina del limite di finanziabilità nell’ambito della vigilanza prudenziale bancaria, funzionale alla stabilità patrimoniale dell’istituto e al contenimento del rischio creditizio.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità fissato dalla normativa di vigilanza non determina, di per sé, la nullità del contratto.
- Quando una norma bancaria demanda all’autorità di vigilanza la fissazione di un limite operativo nell’ambito della vigilanza prudenziale, la sua violazione non va automaticamente letta come violazione di norma imperativa a pena di nullità, se tale esito finirebbe per pregiudicare l’interesse protetto dalla disciplina.
- Se il contratto di mutuo fondiario è valido, resta assorbita la questione della sua conversione in altro tipo contrattuale ai sensi dell’art. 1424 c.c.
- In sede di opposizione allo stato passivo, la questione della validità del titolo può essere riesaminata in cassazione alla luce dell’orientamento sopravvenuto delle Sezioni Unite, con cassazione e rinvio per il nuovo esame di merito.
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