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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31661/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società datrice di lavoro e un dipendente. Quest'ultimo aveva ottenuto, in sede monitoria, un decreto ingiuntivo fondato su una precedente sentenza che gli aveva riconosciuto il diritto a un compenso pari a un'ora di straordinario diurno per ogni settimana di lavoro nel periodo 20 marzo 2007 - 6 aprile 2017, qualificato come risarcimento del danno, in via equitativa, per l'inadempimento datoriale all'obbligo di manutenzione di un dispositivo di protezione individuale, consistente nella tuta ad alta visibilità che i lavoratori provvedevano a lavare a proprie spese. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi respinta dal Tribunale, e quindi appello, anch'esso rigettato dalla Corte d'appello. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto nuovo il motivo di appello con cui aveva contestato i valori stipendiali indicati nei conteggi del lavoratore, in particolare la corrispondenza tra la retribuzione oraria usata nei conteggi e quella prevista dal C.C.N.L. e/o risultante dalle buste paga. Nello stesso motivo ha anche censurato il capo della sentenza relativo a rivalutazione monetaria e interessi legali, sostenendo che la Corte territoriale avesse rigettato le contestazioni sugli accessori del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura muoveva da un presupposto non corretto, poiché la Corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello, ma lo aveva esaminato nel merito, distinguendo tra la contestazione sulla corrispondenza con il C.C.N.L. e quella relativa ai dati desunti dalle buste paga. La Cassazione ha inoltre osservato che la doglianza sugli accessori del credito era inconferente rispetto alle norme processuali denunciate e, comunque, costruita su una lettura incompleta della motivazione di merito, che aveva qualificato il credito come risarcitorio e non retributivo. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, mentre è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    viene richiamato come norma di legittimazione del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie effettivamente la ratio della sentenza impugnata.

  • artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.

    sono invocati dal ricorrente per sostenere la pretesa novità/tardività della contestazione in appello, ma la Corte rileva che il motivo non centra la reale motivazione della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • Cass. Sez. U, n. 11353 del 17/06/2004

    richiamata dalla Corte d'appello per affermare che sono oggetto di prova e verifica solo i fatti costitutivi controversi, allegati da una parte e contestati dall'altra.

  • Cass. S.U. n. 23535 del 20/09/2019

    richiamata per il principio secondo cui, ove spettante, deve darsi atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando costruisce la censura su un presupposto non corrispondente alla reale motivazione della sentenza impugnata, ad esempio attribuendo al giudice di merito una declaratoria di inammissibilità che in realtà non vi è stata.
  • La deduzione di violazione di norme processuali è inconferente se la doglianza investe in realtà un profilo di diritto sostanziale o la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • La contestazione di un conteggio o di un prospetto deve essere apprezzata alla luce delle specifiche contestazioni effettivamente svolte nei gradi di merito; una diversa contestazione proposta solo in appello può essere considerata tardiva.
  • Quando il credito è qualificato come risarcitorio e non retributivo, la decorrenza degli accessori può essere valutata secondo criteri diversi da quelli propri dei crediti da lavoro, con conseguente irrilevanza della mera mancata computazione dalla scadenza dei singoli stipendi mensili se non adeguatamente censurata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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