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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29630/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell'istituto di credito, aveva cassato senza rinvio la sentenza di merito e compensato le spese. La ricorrente ha dedotto un errore di fatto risultante dagli atti: la Corte avrebbe erroneamente supposto la valida notifica del ricorso per cassazione alla società fallita, assumendo che il fallimento fosse stato chiuso e che la società fosse tornata in bonis, mentre in realtà la notifica sarebbe stata inesistente o comunque effettuata a soggetto non più esistente, perché la procedura concorsuale era già stata chiusa. La resistente ha eccepito l'inammissibilità della revocazione per irritualità della forma introduttiva, per difetto di specificità e per insussistenza dell'errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la revocazione fosse stata sì proposta con atto di citazione anziché con ricorso, ma ha applicato il principio di conservazione degli atti e l'ha considerata ammissibile sotto il profilo formale, perché notificata entro il termine semestrale e iscritta a ruolo nei termini. Tuttavia ha dichiarato inammissibile la revocazione nel merito: il vizio denunciato atteneva alla validità della notificazione del ricorso nel precedente giudizio e non integrava un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., trattandosi di questione già discussa e comunque valutata, sia pure implicitamente, nella precedente ordinanza. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    prevede la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione e richiede la forma del ricorso; il difetto di forma può essere superato dal principio di conservazione degli atti se l'impugnazione è tempestiva.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto percettivo, risultante dagli atti e non investito da discussione tra le parti; non basta contestare la valutazione o la validità di una notificazione se la questione è stata esaminata nel giudizio precedente.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato per la forma del ricorso in cassazione, applicabile anche alla revocazione delle decisioni della Cassazione.

  • art. 382 ultimo comma c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva proseguire per cessazione della materia del contendere.

  • art. 67 legge fallimentare

    richiamato come base della revocatoria fallimentare oggetto del giudizio presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se il supposto errore è meramente percettivo, emerge immediatamente dagli atti e non attiene a questioni controverse o già esaminate, anche implicitamente, dal giudice.
  • La deduzione di un vizio nella notificazione del ricorso nel giudizio definito con la decisione impugnata non integra di per sé errore revocatorio, salvo che si tratti di un errore puramente materiale di percezione degli atti.
  • L'uso della citazione invece del ricorso nell'introdurre la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non determina automaticamente inammissibilità se l'atto è notificato nel termine e consente il raggiungimento dello scopo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
  • La chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di revocatoria fallimentare pendente in cassazione determina l'improseguibilità del processo e la cassazione senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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