Cassazione Penale, Ordinanza n. 24184/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea per furto pluriaggravato. Con il primo motivo hanno denunciato vizio di motivazione sia per la mancata esclusione della recidiva contestata a uno dei due, sia per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. a favore di entrambi. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso i presupposti per la sostituzione della pena detentiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla recidiva e sull'attenuante del danno di speciale tenuità, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e conforme ai criteri di legge e di giurisprudenza, valorizzando in concreto il rapporto tra i precedenti penali e il nuovo fatto e rilevando che l'attenuante presuppone un pregiudizio economico pressoché irrisorio. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena sostitutiva, perché i giudici di merito avevano escluso la detenzione domiciliare sulla base della mancanza di un positivo giudizio prognostico circa l'idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidivanza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia con riguardo al valore della cosa sottratta sia agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
art. 53, legge n. 689 del 1981
La concessione della pena sostitutiva richiede un positivo giudizio prognostico sull'idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidivanza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una censura che si risolva nella mera riproposizione di un diverso apprezzamento del merito sulla motivazione, quando il giudice abbia reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La recidiva non può essere affermata o esclusa sulla sola base della gravità astratta dei fatti o della loro collocazione temporale: occorre una valutazione concreta dei precedenti penali e della loro significatività rispetto alla capacità criminale attuale dell'imputato.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economico di consistenza quasi irrisoria; non è sufficiente un danno semplicemente modesto.
- Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando il giudice escluda, con motivazione logica, l'esistenza di un favorevole giudizio prognostico sulla capacità della misura di prevenire la recidiva.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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