Cassazione Penale, Sentenza n. 26059/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo, pregiudiziale e assorbente, fondato: ha accertato la mancanza di notifica a Midulla (e l'assenza del difensore), con conseguente violazione del contraddittorio prevista dall'art. 666 c.p.p. e nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Monza per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/11/2022 con cui il Tribunale di Monza, su richiesta del P.M., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Massimiliano Midulla. Il ricorrente deduce, in via principale, la violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p. per mancata notificazione e quindi mancato contraddittorio dell'udienza in cui è stata disposta la revoca; denuncia altresì l'omesso avviso dell'udienza al difensore d'ufficio e, come motivo successivo, censura la motivazione relativa ai presupposti sostanziali per la revoca (riferimenti a artt. 163 e 168 c.p., nonché art. 674 c.p.p.).
Norme richiamate
La disposizione sul procedimento davanti al giudice dell'esecuzione impone il principio del contraddittorio (commi 3 e 4). In materia di revoca della sospensione condizionale, il giudice deve osservare le formalità previste dall'art. 666; la procedura de plano è ammessa solo nei casi tassativi (manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione della stessa richiesta già rigettata). La violazione comporta nullità assoluta del provvedimento.
Regola il procedimento esecutivo per la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte richiama che tale procedimento è disciplinato, in quanto compatibile, dalle regole generali dell'art. 666 c.p.p., con l'effetto che vanno rispettate le garanzie del contraddittorio.
Individua le ipotesi di nullità assolute. La Corte ha ritenuto che la mancata citazione del condannato o l'assenza del difensore quando obbligatoria integra una nullità assoluta ai sensi di questa norma.
Stabilisce le conseguenze delle nullità assolute; la Corte afferma che, se la nullità è accertata in sede di legittimità, l'annullamento della decisione è necessario e segue il rinvio per nuovo giudizio.
Richiamato dalla Corte come esempio di ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione è autorizzato a provvedere "senza formalità"; tuttavia, tali ipotesi sono tassative e non giustificano omissioni del contraddittorio fuori dai casi previsti.
Norma sul comportamento del condannato e sulle circostanze che possono incidere sulla sospensione; citata nel rapporto con i presupposti di revoca, ma la Corte non ha affrontato il merito in ragione della nullità procedurale accertata.
Norma che disciplina gli obblighi connessi alla sospensione condizionale; richiamata nei motivi di merito, ma non esaminata nel merito dalla Corte per effetto dell'assorbimento del motivo procedurale.
Massime di principio
- Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 c.p.p.) devono applicarsi, in quanto compatibili, le regole del contraddittorio dettate dall'art. 666 c.p.p.; la loro violazione determina nullità assoluta.
- La procedura de plano (decidere senza udienza) è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di domanda già respinta); altrimenti è obbligatoria la citazione del condannato e la presenza del difensore quando richiesta.
- La mancata notificazione dell'udienza al condannato o l'assenza del difensore, se obbligatoria, integrano nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e comportano l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio.
- Se sussiste una nullità procedurale di tal genere, la Corte di cassazione non entra nel merito dei presupposti sostanziali della revoca (artt. 163, 168 c.p.), rimettendo la valutazione al giudice di rinvio dopo il corretto svolgimento del contraddittorio.
- Le autorità richiedenti la revoca (es. Procura) devono assicurare la regolare notifica delle udienze; il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza delle condizioni procedurali prima di adottare provvedimenti irrevocabili.
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