Cassazione Penale, Sentenza n. 35737/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa ha rigettato l’istanza volta a riconoscere la continuazione tra i reati oggetto di due condanne irrevocabili: una sentenza del Tribunale di Massa del 27 gennaio 2021 per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e una sentenza del Tribunale di Mehedinti (Romania) del 14 ottobre 2014 per sfruttamento della prostituzione, tratta di persone e sequestro di persona. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 671 c.p.p. e all’art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, sostenendo che quest’ultima disposizione consente di valutare le condanne definitive pronunciate in altri Stati membri anche nella fase esecutiva e per ogni determinazione sulla pena, purché non si interferisca con l’esecuzione della condanna straniera. Ha inoltre contestato la motivazione dell’ordinanza, ritenendola insufficiente perché fondata su precedenti di legittimità senza considerare la specificità del caso e, in particolare, l’integrale espiazione della pena inflitta in Romania. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che l’art. 12 c.p. non contempla l’applicazione della continuazione tra una condanna italiana e una straniera e che l’art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, estende la possibilità di valutare le condanne straniere ma non introduce una nuova finalità di riconoscimento né attribuisce al giudice italiano un generale potere di rideterminare la pena straniera. La continuazione comporterebbe una nuova quantificazione complessiva e l’inclusione della pena straniera in un diverso trattamento sanzionatorio, interferendo con il giudicato straniero; il divieto resta valido anche se la pena estera è già stata integralmente espiata. La censura relativa alla motivazione è stata respinta in quanto la decisione è conforme al principio per cui la continuazione non è applicabile in executivis tra reati giudicati in Italia e reati giudicati con sentenza straniera.
Norme richiamate
Nell'elencazione normativa non rientra l'applicazione della continuazione, sicché il riconoscimento della sentenza straniera non può essere utilizzato per rideterminare il trattamento sanzionatorio attraverso il meccanismo di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il riconoscimento della sentenza straniera è utilizzabile soltanto per le finalità previste dall’art. 12 c.p.; non può fondare l’applicazione della continuazione né una nuova determinazione della pena complessiva.
L'applicazione della continuazione, invero, non si risolverebbe in una mera presa d'atto della precedente condanna straniera quale dato storico o quale antecedente valutabile ai fini previsti dall'ordinamento, ma imporrebbe di far confluire la sanzione irrogata all'estero in una diversa pena complessiva, costruita secondo le categorie proprie degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
L’applicazione della continuazione tra condanne appartenenti a ordinamenti diversi comporterebbe la costruzione di una nuova pena complessiva e non una mera considerazione della condanna straniera come precedente.
Nell'elencazione normativa non rientra l'applicazione della continuazione, sicché il riconoscimento della sentenza straniera non può essere utilizzato per rideterminare il trattamento sanzionatorio attraverso il meccanismo di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il procedimento esecutivo previsto dall’art. 671 c.p.p. non consente di riconoscere la continuazione tra una condanna italiana e una condanna straniera, poiché ciò comporterebbe la rideterminazione della pena estera.
art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73
Tuttavia, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disciplina non ha inciso sul consolidato significato dell'art. 12 cod. pen., perché ha esteso la possibilità di valutazione delle sentenze straniere anche in assenza di formale riconoscimento, ma non ha introdotto una nuova finalità del riconoscimento né ha attribuito al giudice italiano un potere di rideterminazione della pena straniera.
La norma consente di valutare le condanne definitive pronunciate in un altro Stato membro anche senza riconoscimento formale, ma non autorizza l’applicazione della continuazione né attribuisce al giudice italiano il potere di rideterminare la pena straniera.
art. 3, paragrafo 3, decisione quadro 2008/675/GAI
In questa cornice si colloca l'art. 3, paragrafo 3, della decisione quadro, che delimita l'obbligo di considerazione delle precedenti condanne straniere escludendo che esso possa risolversi in un'incidenza sul giudicato formatosi nell'altro Stato membro o sulle determinazioni adottate per la sua esecuzione.
L’obbligo di considerare una precedente condanna di un altro Stato membro non può incidere sul giudicato straniero o sulle decisioni relative alla sua esecuzione; perciò non consente di assorbire la pena estera in una nuova pena complessiva.
art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161
In tale prospettiva, l'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 161 del 2010 impone che, nel caso di trasmissione dall'estero, il giudice italiano verifichi se «la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana», consentendo l'adattamento nei soli limiti previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Nel riconoscimento ai fini dell’esecuzione, il giudice italiano può verificare la compatibilità della natura e della durata della sanzione estera e adattarla soltanto entro i limiti stabiliti dalla disciplina; non dispone di un potere generale di rideterminazione.
art. 5 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161
In tale prospettiva, l'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 161 del 2010 impone che, nel caso di trasmissione dall'estero, il giudice italiano verifichi se «la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana», consentendo l'adattamento nei soli limiti previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
L’adattamento della pena straniera è ammesso soltanto entro i limiti previsti dall’art. 5 e non può essere esteso fino a comprendere la rideterminazione derivante dall’applicazione della continuazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La continuazione in fase esecutiva non può essere riconosciuta tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera, perché l’art. 12 c.p. non include tale finalità tra quelle per cui può essere riconosciuta la sentenza straniera.
- L’art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016 consente di valutare le condanne definitive pronunciate in altri Stati membri anche in assenza di formale riconoscimento, ma non amplia le finalità del riconoscimento previste dall’art. 12 c.p. e non attribuisce al giudice italiano il potere di rideterminare la pena straniera.
- Il divieto di applicare la continuazione tra condanne nazionali e straniere non viene meno per il fatto che la pena straniera sia stata integralmente eseguita: la condanna conserva la propria individualità di giudicato e non può essere fatta confluire in una nuova pena complessiva determinata dal giudice italiano.
- La considerazione di una condanna pronunciata in un altro Stato membro non può comportare interferenza con il giudicato straniero o con le decisioni relative alla sua esecuzione; l’assorbimento o l’inclusione della pena estera in una diversa sanzione complessiva oltrepassa tale limite.
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