Cassazione Penale, Ordinanza n. 23705/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sua identificazione quale autrice del fatto, contestando l'utilizzo dell'individuazione fotografica svolta nelle indagini preliminari e del successivo riconoscimento reso dal testimone in dibattimento. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che dovesse essere applicata in relazione al fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'identificazione, osservando che l'individuazione fotografica confermata dal testimone e corroborata da ulteriori elementi di merito è un accertamento di fatto liberamente valutabile dal giudice, in linea con la giurisprudenza richiamata. Ha inoltre ritenuto non consentito in sede di legittimità il motivo sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., perché risolventesi in censure di merito già disattese e comunque aspecifiche. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di riconoscimento dell'attenuante viene ritenuta non scrutinabile in cassazione quando si traduce in mere doglianze di fatto, già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Non è espressamente citato, ma la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, se confermata dal testimone in dibattimento con reiterazione del riconoscimento positivo, può essere valorizzata come elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice, anche se non sono state osservate le forme tipiche della ricognizione formale.
- La affidabilità dell'individuazione così acquisita dipende dall'attendibilità del testimone e della deposizione resa, oltre che dalla presenza di ulteriori elementi di riscontro valorizzati nella motivazione di merito.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di contestazioni fattuali già respinte dal giudice di appello, specie quando esse siano aspecifiche.
- Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non può essere utilmente censurato in cassazione se la doglianza mira in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →