Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia di legittimità riguardava un ricorso principale per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, cui il comune aveva reagito con controricorso e ricorso incidentale. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, con contestuale accettazione reciproca, sottoscritto dalle parti e dai difensori; per il comune risultava anche l'autorizzazione della Giunta comunale. La questione decisa dalla Corte non attiene al merito della lite originaria, ma agli effetti processuali della rinuncia congiunta e, incidentalmente, all'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche quando il processo si estingue per rinuncia.
Norme richiamate
Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui l'ulteriore importo del comma 1-quater si aggiunge nei casi previsti.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, accettata dalla controparte e validamente sottoscritta, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non pronuncia sulle spese se le parti abbiano concordato la compensazione o comunque non vi sia una diversa statuizione necessaria.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e si applica solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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