Cassazione Penale, Sentenza n. 16838/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Motivo decisivo: manca la prova della notifica all'interessata dell'avviso di fissazione dell'udienza; l'omessa notifica configura nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento. Il secondo motivo non è stato deciso nel merito in quanto assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva richiesto il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.146 cod. pen., con riferimento al cumulo n. SIEP 2023/2699. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 26/10/2023, aveva rigettato la domanda ritenendo insussistenti i presupposti di legge. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, con conseguente nullità assoluta del provvedimento (art.179 e connessi); (2) violazione del principio dell'onere della prova e falsa applicazione degli artt.146 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente e fondato dalla Corte.
Norme richiamate
Disciplina il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena; nel caso di specie era il fondamento della richiesta di differimento presentata dalla ricorrente, ma la Corte non ha deciso il merito perché ha ritenuto risolutiva la nullità per omissione di notifica.
art.178 e art.179 cod. proc. pen.
Secondo la Corte l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza determina nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento; è onere della parte che ha emanato il provvedimento dimostrare l'avvenuta notifica.
artt.179, 666 e 678 cod. rito
Richiamati nel ricorso come norme rilevanti in tema di notifiche e nullità; la Corte si è soffermata in particolare sul vizio di notifica richiamando la giurisprudenza e gli articoli pertinenti.
art.606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla ricorrente per denunciare violazione di norme processuali e di diritto sostanziale; la Corte ha ritenuto fondato il motivo processuale ai sensi di tali norme.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al profilo probatorio; la Corte non si è pronunciata sul merito di tale questione perché il primo motivo di nullità è stato ritenuto assorbente.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; menzionato nel procedimento ma non decisivo sul punto sostanziale della sentenza.
Massime di principio
- L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza configura nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento e può determinare l'annullamento dell'atto.
- La parte che emette il provvedimento deve essere in grado di dimostrare l'avvenuta notifica; in mancanza di prova documentale la nullità può essere dichiarata d'ufficio dalla Corte.
- I vizi procedurali (come la mancata notifica) possono essere assorbenti e impedire che la Corte entri nel merito delle questioni sostanziali (per es. l'interpretazione delle condizioni per il differimento della pena).
- Chi richiede il differimento dell'esecuzione dovrebbe curare non solo il contenuto sostanziale della richiesta ma anche le garanzie procedurali (es. ricezione dell'avviso d'udienza); dall'altra parte, l'autorità giudiziaria deve conservare e fornire la prova della regolare notifica.
- In casi analoghi, è utile contestare tempestivamente la regolarità delle notifiche e richiedere, se necessario, accertamenti documentali sulle modalità di convocazione; la mancata prova di notifica è una leva procedurale determinante.
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