Cassazione Civile, Ordinanza n. 22854/2024 del 14/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione di sanzioni, emessi a seguito della registrazione d'ufficio di un mandato irrevocabile senza obbligo di rendiconto desunto da due procure speciali autenticate e collegate a un'operazione immobiliare. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo l'Amministrazione decaduta dal potere impositivo per decorso del termine triennale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno chiesto di estendere al presente procedimento gli effetti della definizione agevolata già ottenuta da un coobbligato solidale in altro giudizio pendente dinanzi alla Corte avente ad oggetto i medesimi avvisi, procedimento poi dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della domanda e del pagamento. La questione devoluta alla Corte riguarda dunque la verifica dei presupposti per dichiarare l'estinzione anche del presente giudizio per intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della controversia, estendibile anche al presente procedimento in base alla disciplina richiamata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in applicazione della previsione speciale sulla definizione agevolata, e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 6, comma 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
consente, in via estensiva, di avvalersi della definizione agevolata da parte del coobbligato solidale anche nel procedimento pendente relativo ai medesimi avvisi di liquidazione.
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
disciplina la domanda di definizione agevolata con pagamento degli importi dovuti.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
prevede che le spese giudiziali restino a carico di chi le ha anticipate in caso di definizione agevolata della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato solo implicitamente nella parte in cui la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere quando risulti perfezionata anche nei confronti del soggetto che ne invoca l'estensione nel medesimo rapporto sostanziale.
- La disciplina della definizione agevolata, quale normativa speciale, regola anche il regime delle spese processuali, che restano a carico di chi le ha anticipate.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando più coobbligati sono coinvolti in atti impositivi riferiti al medesimo rapporto, l'adesione di uno alla definizione agevolata può riflettersi, secondo la disciplina speciale, sugli altri giudizi pendenti aventi identico oggetto.
Come è indicizzato
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