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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22854/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione di sanzioni, emessi a seguito della registrazione d'ufficio di un mandato irrevocabile senza obbligo di rendiconto desunto da due procure speciali autenticate e collegate a un'operazione immobiliare. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo l'Amministrazione decaduta dal potere impositivo per decorso del termine triennale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno chiesto di estendere al presente procedimento gli effetti della definizione agevolata già ottenuta da un coobbligato solidale in altro giudizio pendente dinanzi alla Corte avente ad oggetto i medesimi avvisi, procedimento poi dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della domanda e del pagamento. La questione devoluta alla Corte riguarda dunque la verifica dei presupposti per dichiarare l'estinzione anche del presente giudizio per intervenuta definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della controversia, estendibile anche al presente procedimento in base alla disciplina richiamata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in applicazione della previsione speciale sulla definizione agevolata, e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere quando risulti perfezionata anche nei confronti del soggetto che ne invoca l'estensione nel medesimo rapporto sostanziale.
  • La disciplina della definizione agevolata, quale normativa speciale, regola anche il regime delle spese processuali, che restano a carico di chi le ha anticipate.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando più coobbligati sono coinvolti in atti impositivi riferiti al medesimo rapporto, l'adesione di uno alla definizione agevolata può riflettersi, secondo la disciplina speciale, sugli altri giudizi pendenti aventi identico oggetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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