Cassazione Penale, Sentenza n. 8074/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen.: la Corte territoriale ha adottato un'ordinanza di correzione di errore materiale senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza avvisare le parti, incidendo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Inoltre contestata l'errata indicazione della "pena base" (la Corte d'appello aveva indicato anni sei e euro 1.372,00, mentre – a seguito dell'annullamento della Cassazione sul punto relativo alla recidiva – la pena base corretta doveva risultare anni quattro e mesi sei e la pena finale, dopo aumento di 1/3, anni sei ed euro 1.372,00). Si denunciava quindi confusione tra pena base e pena finale e violazione delle regole sul cumulo delle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. La Corte ha motivato che la correzione ha inciso sul trattamento sanzionatorio (parte non meramente formale) e che, pertanto, la correzione avrebbe dovuto essere preceduta dal contraddittorio in camera di consiglio ai sensi degli artt.127 e 130 cod. proc. pen.; la parte aveva un concreto interesse a partecipare. Ha inoltre richiamato il principio che, in caso di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale, va applicata la sola circostanza con la pena più grave e l'eventuale aumento non può eccedere 1/3 (art.63 cod. pen.).
Norme richiamate
Richiama l'obbligo di instaurare il contraddittorio fissando l'udienza in camera di consiglio e avvisando le parti almeno dieci giorni prima; la violazione è prevista a pena di nullità quando la correzione incide su materie rilevanti.
Consente la correzione di errori materiali richiamando l'art.127: la correzione che abbia effetti sostanziali richiede il contraddittorio camerale.
In caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica soltanto la circostanza che comporta la pena più grave; è possibile un'ulteriore maggiorazione, ma non oltre la misura ordinaria di 1/3.
Principio che l'ordinanza di correzione è accessoria rispetto alla sentenza e non è normalmente autonoma impugnabile; l'impugnazione va diretta contro la sentenza principale quando si deduca violazione di legge.
Richiamato in relazione alla nullità generale: l'adozione de plano della correzione di errore materiale senza contraddittorio può comportare nullità di ordine generale.
art. 628 cod. pen. (terzo comma, n.1)
Norma richiamata nel quadro fattuale relativo a una aggravante speciale applicata in sede di primo giudizio; la Corte di cassazione aveva rilevato erronea applicazione cumulativa delle aggravanti rispetto a quanto previsto dall'art.63.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale che incida sul trattamento sanzionatorio o su altre statuizioni sostanziali richiede il contraddittorio in camera di consiglio (art.127 e 130 c.p.p.) con avviso alle parti; la mancata convocazione può determinare nullità impugnabile se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare.
- Quando la correzione materiale riguarda la quantificazione della pena (pena base vs pena finale) occorre distinguere chiaramente le voci (pena base, aumenti per recidiva, aumenti per continuazione) e motivare come si è giunti alla pena complessiva; l'errata indicazione può essere censurata in Cassazione.
- In caso di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale va applicata soltanto la circostanza che comporta la pena più grave (art.63, comma 4); eventuali aumenti supplementari non possono eccedere 1/3.
- L'ordinanza di correzione è normalmente accessoria alla sentenza: per contestarla è necessario impugnare la sentenza principale e dimostrare che la correzione ha effettiva incidenza sui diritti della parte.
- Se la parte ha interesse concreto a partecipare alla procedura di correzione (es. perché la correzione incide sulla pena), deve attivarsi per far valere tale interesse: la Corte di cassazione prende in considerazione la sussistenza di tale interesse ai fini dell'ammissibilità della doglianza.
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