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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34577/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della disciplina della continuazione tra tre reati di bancarotta giudicati con tre distinte sentenze (applicazione pena due anni del 27/05/2015 per "Promozione Benessere", condanna a quattro anni del 19/10/2016 per "Best Performance Management s.r.l." e applicazione pena tre anni del 31/03/2017 per "C1P8 SRL"). L'obiettivo era far concorrere i reati come reato continuato per ottenere effetti nel calcolo della pena. Il G.i.p. esecutivo negò il beneficio ritenendo assente un unico disegno criminoso, posto il rilevante intervallo temporale tra i fatti e la presenza di una reiterazione dovuta a una scelta di vita e a una tendenza a trasferire attività fra società per fronteggiare difficoltà economiche. La difesa ha impugnato in Cassazione adducendo carenza di motivazione, errata valorizzazione del solo elemento temporale e sostenendo che la cognizione avrebbe già evidenziato elementi di collegamento (cessione di ramo d'azienda, scopi di sottrazione ai creditori, omogeneità dell'attività), nonché che la valutazione temporale avrebbe dovuto considerare le date delle condotte distrattive e non le date delle dichiarazioni di fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva già escluso la continuazione tra le bancarotte relative a "Promozione Benessere" e "Best Performance Management", decisione che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., preclude il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La Corte ha ritenuto corretta l'argomentazione del giudice dell'esecuzione, che ha dato rilievo decisivo al parametro temporale: l'ampio lasso di tempo fra i fallimenti rende improbabile l'esistenza di un progetto criminoso unitario predeterminato. La Corte ha inoltre osservato che il giudice dell'esecuzione ha solo esteso, in pratica, l'effetto preclusivo della decisione di cognizione anche alla terza sentenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    "a norma dell'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen."

    La decisione di merito che esclude la continuazione è preclusiva in sede esecutiva: se il giudice della cognizione ha già escluso il vincolo della continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione non può riconoscerla successivamente.

  • art. 81 cod. pen.

    menzionato nel testo (anche nel riferimento al "secondo comma")

    Per il riconoscimento del reato continuato è necessaria l'esistenza di un 'unitario disegno criminoso' predeterminato; la mera reiterazione di reati omogenei nel tempo, senza prova di una programmazione unitaria, non soddisfa i requisiti dell'art. 81.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    menzionato nel testo come precedente penale della ricorrente

    Le pregresse condanne per omesso versamento delle ritenute sono utilizzate nel ragionamento descrittivo del comportamento reiterato della ricorrente, ma non costituiscono di per sé prova di un disegno criminoso unitario ai fini della continuazione.

Massime di principio

  • La prossimità temporale è un elemento decisivo nel riconoscimento della continuazione: l'ampio lasso di tempo tra le condotte tende a escludere l'idea di un disegno criminoso unitario predeterminato.
  • La decisione del giudice della cognizione che esclude la continuazione è preclusiva in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.): il giudice dell'esecuzione non può derogare a valutazioni già compiute e vincolanti sul punto.
  • La mera omogeneità dei reati o l'esercizio dell'attività nello stesso settore non bastano per riconoscere la continuazione; occorrono elementi concreti di un progetto unitario (modus operandi comune, trasferimenti organizzati di patrimonio con finalità evasive, programmazione antecedente delle condotte).
  • Nelle controversie sulla continuazione è opportuno dimostrare collegamenti fattuali e temporali chiari: la data delle condotte (e non solo la data formale del fallimento) può essere rilevante, ma la sua valutazione spetta al giudice che può comunque darle maggiore o minore rilievo se esistono altre circostanze contrarie.
  • Se il giudice di merito espone ragioni articolate sull'assenza di disegno unitario (es. intervallo temporale significativo, costituzione di nuove società per esigenze contingenti), tali ragioni sono difficilmente eludibili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale concreto.

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